Atto commissario ad acta non soggetto a controllo preventivo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 221 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale adottato dal commissario ad acta nominato dal giudice ordinario non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice, non organo straordinario dell’amministrazione: ritrae il proprio potere dall’atto di nomina e il comando del giudice ne costituisce contenuto e limite. Ne consegue che l’atto del commissario ha natura giudiziale e non può essere qualificato come atto amministrativo ai fini dell’art. 3, legge n. 20/1994, con la conseguenza che la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a deliberare.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, in sede di esecuzione di un provvedimento cautelare in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, aveva nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, ordinandogli di disporre l’effettiva presa di servizio della ricorrente presso un istituto comprensivo, in sostituzione dell’ufficio scolastico regionale rimasto inerte.
Il commissario ha quindi adottato il decreto con cui ha conferito l’incarico dirigenziale in favore della ricorrente, in assenza di posti vacanti e disponibili nell’organico regionale. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità, segnalando l’amministrazione i riflessi finanziari dello sforamento del contingente e dei limiti di spesa. La questione sottoposta al Collegio è se un atto di fonte commissariale sia riconducibile alle categorie tassative dell’art. 3, legge n. 20/1994.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla delimitazione del controllo preventivo come procedura di tipo binario, che coinvolge la Corte e l’amministrazione controllata. Esso opera in termini obiettivi e nell’interesse del buon andamento, senza contemplare la partecipazione di terzi. Ne deriva che il privato destinatario dell’atto non è parte del procedimento e la sua memoria difensiva non può essere presa in considerazione.
La Corte si sofferma sulla natura giuridica del commissario ad acta. Pur non invocando il quadro del codice del processo amministrativo, richiama le coordinate ermeneutiche dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 25.5.2021: il commissario è ausiliario del giudice, che vi ricorre quando l’amministrazione non esegue il comando giudiziale. Egli non è organo amministrativo di fonte giurisdizionale e il suo compito non è curare l’interesse pubblico, bensì dare attuazione alla pronuncia. La nomina non esaurisce il potere di provvedere dell’amministrazione, i cui atti successivi non sono nulli per carenza di potere; né gli atti del commissario possono essere annullati in autotutela dall’amministrazione.
Applicando tali coordinate, il Collegio riconosce natura giudiziale al commissario nominato dal tribunale, che rinviene fonte e limiti del proprio potere nell’ordinanza cautelare. Di conseguenza ha natura giudiziale il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale, che si è sostituito radicalmente all’atto dell’ufficio scolastico.
Tale atto non rientra nel perimetro tassativo dell’art. 3, legge n. 20/1994, la cui lettera b) si riferisce ad atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati da organi amministrativi. Il conferimento da parte del commissario, in assenza di posto vacante, sottrae alla Corte la possibilità di esercitare il controllo preventivo su un atto comportante impegno di spesa. Ciò nondimeno si impone il non luogo a deliberare, non potendosi ritenere sottoposto a controllo un atto di natura sostanzialmente giudiziale.
La Sezione dispone la trasmissione della delibera alla Procura regionale per le valutazioni di competenza, ai sensi dell’art. 52 del codice di giustizia contabile, e ordina la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’ufficio scolastico regionale.
Nota della Redazione
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