Discarico del conto del cassiere e verifica prescritta dal decreto presidenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 54 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche senza una specifica revisione analitica del conto, quando la verifica di rispondenza alle indicazioni già impartite dalla Corte non risulti più imposta dal decreto presidenziale ex art. 145, c. 2, c.g.c. e l’attività istruttoria debba essere destinata ad altre figure di agenti contabili. Il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo l’art. 140, c. 2, c.g.c.. La condivisibilità della relazione del giudice designato e le conformi conclusioni del Procuratore regionale integrano il presupposto del discarico, in assenza di condizioni ostative.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un cassiere di un’azienda sanitaria per l’esercizio finanziario 2014. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., proponendo il discarico del conto.
La questione arriva davanti al Collegio perché la verifica di rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte, in passato oggetto di analitica revisione, non risulta più richiamata nel decreto presidenziale per l’anno 2025. Da qui la proposta del giudice designato di non sottoporre il conto a ulteriore specifica revisione prima di pronunciare il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Su questa base, in passato erano state impartite indicazioni ai fini della corretta ed esaustiva predisposizione dei conti dei cassieri e degli economi dei diversi comprensori sanitari.
Il giudice designato ha rilevato che, per i conti depositati in esito a quelle pregresse sentenze-ordinanze, l’attività di revisione aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Tuttavia, la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, c. 2, c.g.c. per l’anno 2025.
Da ciò il relatore ha tratto la conseguenza che l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di una siffatta analitica verifica, da destinare piuttosto ad altre figure di agenti contabili. Non si rinvengono, nella prospettazione, ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza connoti anche il conto in esame.
Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. Il Collegio, tenuto conto della condivisibilità della prospettazione, ritiene che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto per l’esercizio 2014. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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