Ricongiunzione non onerosa dei contributi per servizio presso ente soppresso (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 55 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’art. 6 della legge n. 29/1979 impone che la ricongiunzione dei contributi connessi al servizio prestato presso enti pubblici soppressi ex lege, con trasferimento del personale ad altri enti, avvenga d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione e senza oneri a carico del lavoratore. Il diritto alla ricongiunzione gratuita sussiste anche quando il trasferimento del dipendente all’ente di destinazione sia antecedente alla formale soppressione, purché tra i due eventi ricorra un rapporto di connessione causale. È irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto, l’omesso riversamento dei contributi dalla gestione di provenienza a quella di destinazione, trattandosi di adempimento non nella disponibilità dell’interessato.
Il Fatto
La ricorrente, in pensione dal 1.1.2021, già dipendente dell’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte dal 21.1.1991 al 31.12.1999 e poi trasferita d’ufficio alla Regione Piemonte e quindi all’Agenzia Piemonte Lavoro, ha chiesto all’INPS la ricongiunzione dei periodi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria presso INPDAP, ai sensi dell’art. 6 legge n. 29/1979, senza oneri.
La domanda amministrativa del 4.10.2019 è stata rigettata dall’INPS con nota del 4.2.2020, per asserita soluzione di continuità tra il servizio presso l’ente soppresso e la posizione assicurativa. La ricorrente ha quindi agito per il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione non onerosa e alla corresponsione dei maggiori ratei pensionistici dal 1.1.2021, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha accolto il ricorso, muovendo dalla constatazione che l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte era organo tecnico del Ministero del lavoro, costituito in attuazione dell’art. 24 legge n. 56/1987 e soppresso ex lege in forza dell’art. 7 d.lgs. n. 469/1997 e della legge n. 59/1997, che avevano previsto la costituzione di un ente strumentale regionale in sostituzione delle Agenzie per l’Impiego statali.
È risultata pacifica e incontestata la soppressione ex lege dell’ente presso cui la ricorrente aveva lavorato, nonché la continuità del rapporto lavorativo, desumibile dall’estratto conto contributivo depositato in atti.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tali casi, spetta all’interessato la ricongiunzione non onerosa dei contributi relativi ai periodi lavorati presso l’ente pubblico soppresso ex lege, trattandosi di passaggio avvenuto senza il concorso della volontà del dipendente e dunque senza esercizio di una facoltà di ricongiungimento, ma come automatico e autoritativo inquadramento per trasferimento nel nuovo ente datore di lavoro, successore a titolo generale del precedente (Corte conti, sez. III App., n. 257/2006).
La ricongiunzione deve pertanto avvenire d’ufficio presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione, senza alcun onere per il dipendente (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 21/2003). Il diritto alla ricongiunzione gratuita è stato inoltre riconosciuto quando tra trasferimento e soppressione, pur non contestuali, sussista un rapporto di connessione causale, così che il trasferimento trovi titolo nella soppressione già programmata (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 1802/2000; Trentino-Alto Adige, n. 267/1998).
Quanto all’omesso riversamento dei contributi tra gestioni, prescritto dal secondo comma dell’art. 6 legge n. 29/1979, la Corte lo ha ritenuto circostanza irrilevante, in quanto non nella disponibilità dell’interessato (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli V.G., n. 21/2003; Sez. III App., n. 60427/1987 e n. 63634/1990).
La pensione, in godimento dal 1.1.2021, è stata conseguentemente riliquidata dall’INPS, con corresponsione dei ratei differenziali arretrati, maggiorati degli interessi legali ovvero, se maggiore, della rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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