Esenzione IRPEF per pensioni equiparate a vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 9 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spettano alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, restando estranea al rapporto tributario. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004 a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza richiedere alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. L’esenzione dall’IRPEF opera, pertanto, anche sui trattamenti diretti non collegati all’infermità che ha dato luogo allo status di equiparato a vittima del dovere.

Il Fatto

Il ricorrente, un militare congedato, ha conseguito il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per avere contratto, in conseguenza della protratta esposizione ad amianto durante il servizio, patologie respiratorie, con concessione della speciale elargizione e dei connessi benefici assistenziali.

Con successiva istanza ha chiesto all’INPS l’applicazione dell’esonero dall’imposizione fiscale sul proprio trattamento pensionistico diretto. L’Istituto ha respinto la richiesta, sostenendo che l’efficacia di giudicato della sentenza richiamata nell’istanza non si estende a casi similari. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento dell’esenzione e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento dei futuri ratei al lordo delle imposte.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione, dando continuità all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8312 del 2010 e n. 19289 del 2012, secondo cui le controversie tra sostituto e sostituito relative all’esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute non sono attratte alla giurisdizione tributaria. Alla soluzione concorre il principio di effettività della tutela, richiamato anche da Corte cost. n. 143 del 2022, che assume particolare rilievo nel processo pensionistico.

Il giudice monocratico delle pensioni assicura tempi di decisione rapidi, utilizzando ampiamente lo strumento della sentenza con contestuale motivazione. Nello stesso senso si sono orientate numerose Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui quelle di Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Lombardia.

Sono rigettate anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio. La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria attiene al rapporto giuridico di imposta e alla legittimità del prelievo già operato; il pensionato deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso, restando l’INPS estraneo. Il giudizio contabile ha invece a oggetto il rapporto previdenziale e mira ad accertare il legittimo creditore delle somme corrispondenti alle ritenute, consentendo all’Istituto di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.

Nel merito, il ricorso è accolto. L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 stabilisce che ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai familiari superstiti si applicano i benefici fiscali dell’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004. La Circolare INPS n. 98/2008 e la Risoluzione n. 453/E del 2008 avevano già riconosciuto l’esenzione su tutte le posizioni del beneficiario. La più recente giurisprudenza di legittimità, con le pronunce Cass. Sez. Trib. nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 2024, ha affermato che la norma estende i benefici a tutti i trattamenti, senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo. La Corte d’Appello contabile, con C.d.C. Sez. App. I n. 39 del 2025, ha riformato il precedente indirizzo contrario.

Il differimento degli effetti economici al cedolino di marzo 2026 è giustificato dall’esigenza di evitare un duplice esborso a carico dell’Istituto. Le spese processuali sono compensate in ragione della natura della controversia e della difficoltà di adeguamento dei sistemi telematici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *