Nesso causale non provato rigetta riconoscimento causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 153 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova del nesso di causalità tra le mansioni svolte e l’infermità lamentata, non essendo sufficienti mere affermazioni di principio o la generica indicazione di attività lavorative rientranti nell’ordinario servizio d’istituto. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce prova vera e propria, ma mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti, sicché non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa. L’eventuale errore materiale nella formulazione della domanda, volta al riconoscimento del trattamento privilegiato di reversibilità anziché di quello ordinario, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la complessiva lettura dell’atto ne riveli la chiara finalità.

Il Fatto

Un militare dell’Aeronautica, in servizio da diversi anni, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una grave patologia cardiaca, sostenendo che la stessa fosse ascrivibile, quantomeno in via concausale, alle stressanti mansioni svolte e, in particolare, a un episodio di puntura di insetto verificatosi sul luogo di lavoro. Il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio aveva espresso parere negativo, ritenendo la patologia riconducibile a fattori individuali e non correlata al servizio prestato; conseguentemente, il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte dei conti, producendo una perizia medica di parte a sostegno della propria tesi e domandando il riconoscimento del trattamento privilegiato.

La Motivazione della Corte

Il Giudice contabile ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS, rilevando come la richiesta di accertamento del diritto al trattamento privilegiato di reversibilità configurasse un evidente errore materiale, atteso che la complessiva lettura dell’atto rivelava la volontà del ricorrente di ottenere il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Nel merito, la Corte ha evidenziato come la prospettazione del ricorrente si limitasse a una mera elencazione dei servizi e delle mansioni prestate, senza offrire alcun concreto elemento per comprovare il nesso causale con la patologia sofferta. In particolare, è emersa l’assenza di qualsivoglia correlazione dimostrata tra l’infezione alla mano, solo presuntivamente derivante dalla puntura di un insetto durante l’orario di lavoro, e la successiva patologia cardiaca. I lamentati profili di stress legati all’ambiente lavorativo sono stati qualificati come mere affermazioni di principio, prive di riscontri probatori anche di natura presuntiva. Le circostanze fattuali relative allo svolgimento di attività di vigilanza presso centri di accoglienza o presso l’aeroporto di Palermo sono state ritenute irrilevanti, in quanto rientranti nelle normali attività istituzionali del personale militare.

Il Giudice ha giudicato il parere negativo del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio scevro da contraddizioni e pienamente condivisibile, evidenziando come la patologia lamentata fosse riconducibile a fattori costituzionali o acquisiti su base individuale, non essendo emerse specifiche situazioni di disagio eccedenti gli ordinari impegni di istituto. La perizia medica prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a sovvertire tale conclusione, in quanto non forniva contezza di particolari situazioni di disagio conseguenti a impegni esulanti le normali attività di servizio.

Quanto alla richiesta di CTU, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e contabile, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio non è una prova ma uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti, e pertanto non può sopperire alla carenza dell’impianto probatorio o esonerare la parte dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. La domanda è stata, infine, rigettata, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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