Danno all’immagine da assenze arbitrarie e concorso del medico certificante (Corte dei Conti Sez. I App. n. 150 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile le intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in sede penale sono pienamente utilizzabili, anche quando il giudice penale ne abbia dichiarato l’inutilizzabilità con riferimento a taluni capi di imputazione, poiché i limiti dell’art. 270 cod. proc. pen. operano nel solo procedimento penale. Il giudice contabile non è tenuto a sospendere il processo ex art. 106 cod. giust. cont. in attesa della definizione del giudizio penale sui medesimi fatti, non sussistendo tra i due giudizi un vincolo di pregiudizialità in senso tecnico. La disciplina del danno all’immagine da assenze arbitrarie dal servizio di cui all’art. 55 quinquies del TUPI si applica a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, compreso quello non privatizzato, e al medico convenzionato che concorra nell’illecito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria ha condannato in via solidale un sovrintendente della Polizia di Stato e un medico convenzionato al risarcimento del danno erariale, patrimoniale e non patrimoniale, per complessivi euro 2.500,00, a beneficio dell’Amministrazione di appartenenza. L’addebito riguarda l’assenza arbitraria dal servizio del dipendente nel periodo dal 31 ottobre al 4 novembre 2018, coperta da una certificazione medica rilasciata senza previa visita.
Il dipendente ha proposto appello, lamentando la mancata sospensione del giudizio in attesa del processo penale, l’inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata in sede penale, il rilievo attribuito al positioning, l’insussistenza del dolo e, in via gradata, della colpa grave, nonché l’inapplicabilità dell’art. 55 quinquies del TUPI al personale della Polizia di Stato e al medico convenzionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto integralmente l’appello. Sul primo motivo ha richiamato il costante orientamento delle Sezioni riunite secondo cui la sospensione ex art. 106 cod. giust. cont. non postula un mero collegamento tra due sentenze, ma un vincolo di consequenzialità per cui uno dei giudizi investa una questione pregiudiziale la cui soluzione condiziona l’esito dell’altro. Tra processo penale e contabile tale nesso non è configurabile, operando il principio di separazione degli accertamenti.
Sul secondo motivo la Corte ha osservato che le intercettazioni erano state legittimamente disposte dal GIP con decreto motivato del 24 settembre 2018, a fronte di gravi indizi. La Suprema Corte, in materia di processo del lavoro, di procedimenti disciplinari dei magistrati e di incandidabilità, ha affermato la piena utilizzabilità in sede extrapenale delle intercettazioni, non essendo applicabili i limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., riferibili al solo processo penale. Nel giudizio contabile trova applicazione il principio del libero convincimento e la piena ammissibilità delle prove atipiche ex artt. 94 e 95 cod. giust. cont.
Quanto al positioning, la Corte ha qualificato il pedinamento elettronico come prova atipica, strumento tecnologico dotato di adeguata capacità euristica, valutabile in combinazione con ulteriori convergenti acquisizioni. Il rilievo del mezzo non integra alcuna violazione di legge né difetto di motivazione.
Sull’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato la piena coscienza e volontà del fatto illecito da parte del medico, desumibile dalla lettura delle intercettazioni e dalla assenza di una contestuale visita medica. La condotta integra una compartecipazione all’illecito specificamente tipizzata dal legislatore mediante la menzione della certificazione medica falsa.
Infine, sull’art. 55 quinquies del TUPI, la Corte ha respinto la tesi dell’inapplicabilità al personale non privatizzato: la norma, per espressa previsione, si applica al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione e costituisce norma imperativa non derogabile dalla contrattazione collettiva. Il medico convenzionato, legato all’Azienda sanitaria da rapporto di servizio e provvisto di poteri certificatori pubblicistici, è chiamato a rispondere quale concorrente, in coerenza con l’art. 2055 cod. civ. e con l’art. 1 quinquies della legge n. 20/1994.
Nota della Redazione
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