Diffamazione a mezzo stampa: la verità putativa basta a scriminare, e la continenza non si confonde con la verità del fatto (Cass. 11339/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 11339/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 6016/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Alberto Pazzi.
Il principio di diritto
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca e di critica opera non solo quando il fatto corrisponde a verità oggettiva, ma anche quando la notizia è ragionevolmente putativa, per l’attendibilità della fonte e la verosimiglianza dei fatti. Il giudice deve verificare distintamente i tre requisiti— verità (anche putativa), pertinenza e continenza— senza risolvere la continenza, che attiene alla misura e proporzione delle espressioni, nella mera verità oggettiva della notizia.
Il fatto
In alcune interviste, rilasciate a un settimanale a diffusione nazionale e poi in televisione, veniva attribuita a un noto imprenditore una paternità non accertata e venivano riferite sue asserite reazioni. Il Tribunale di Bologna condannava le due autrici delle dichiarazioni al risarcimento del danno all’immagine; la Corte d’appello di Bologna confermava, ritenendo le dichiarazioni lesive della reputazione e non giustificate dai limiti di verità, continenza e pertinenza. Le due interessate proponevano distinti ricorsi per cassazione (riuniti).
La motivazione
La Corte respinge le censure di rito (il mutamento del collegio in appello non determina nullità se la decisione è deliberata dallo stesso collegio davanti al quale sono state precisate le conclusioni; inammissibile la doglianza astratta sull’asserito impedimento a un’istanza di ricusazione).
Nel merito, i motivi sulla scriminante sono fondati. La Corte d’appello ha errato su tutti e tre i requisiti. Sulla verità: non basta constatare l’assenza, al momento della diffusione, di un atto che attestasse la reale situazione, perché l’esimente opera anche in presenza di verità putativa, da valutare per ciascuna dichiarante in relazione alla verosimiglianza dei fatti e all’attendibilità della fonte; provata dall’attore la pubblicazione lesiva, spetta al convenuto provare la verità (anche putativa) della notizia, e se la fonte è verosimile l’attore deve dimostrarne l’inattendibilità (Cass. n. 12985 del 2022; Cass. n. 19091 del 2025). Sulla pertinenza: la notorietà del soggetto coinvolto rileva ai fini dell’interesse pubblico, e la scriminante non richiede che si tratti di personaggi noti a livello nazionale (Cass. n. 10925 del 2017). Sulla continenza: il giudice deve valutare la proporzione e la misura delle espressioni— esclusa quando si ricorra a toni allusivi, insinuanti o all’artificiosa drammatizzazione— e non può risolverla, ancora una volta, nella verità oggettiva della notizia (Cass. n. 25739 del 2014; Cass. n. 27592 del 2019).
Esito: accoglie i motivi sulla scriminante (e, per un ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo di rito), assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso civile da diffamazione a mezzo stampa i tre requisiti della scriminante— verità, pertinenza, continenza— vanno accertati separatamente, senza appiattirli l’uno sull’altro. La verità rilevante è anche quella putativa: chi ha diffuso la notizia può andare esente da responsabilità se, pur non essendo il fatto provato in assoluto, esso era ragionevolmente credibile per l’attendibilità della fonte. Sul piano dell’onere della prova, provata la pubblicazione lesiva tocca al convenuto dimostrare la verità (anche putativa); se la fonte è attendibile, l’onere di provarne l’inattendibilità torna sull’attore. La continenza, infine, riguarda il come si dice, non il se il fatto sia vero: attacchi personali, insinuazioni e drammatizzazioni fanno cadere la protezione anche a fronte di una notizia vera.
Provvedimento integrale: scarica il PDF