L’idontà psico-fisica per la Polizia di Stato richiede prestanza psicologica e il giudizio medico è insindacabile salvo vizi macroscopici (TAR Lazio n. 14406 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle Commissioni mediche nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità se non entro i ristretti limiti della manifesta contraddittorietà e dell’evidente carenza istruttoria. L’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti alle Forze di Polizia. Il giudizio di inidoneità, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non può essere inficiato dalle risultanze di accertamenti sanitari eseguiti in altra sede e non è irripetibile né infungibile, salvo che il giudizio sia manifestamente inattendibile. L’avere ottenuto una precedente valutazione di idoneità in una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo provvedimento di inidoneità, atteso che qualità e requisiti sono valutati in relazione alla specificità dell’impiego.
Il Fatto
Un candidato al concorso per l’assunzione di 1188 allievi agenti di Polizia di Stato, bandito nel 2022, veniva giudicato non idoneo dalla Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell’Interno. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. n. 198 del 30.6.2003, escludeva il candidato dal concorso per la presenza di una condizione omissata.
Il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, deducendo plurimi vizi di legittimità. In particolare, lamentava che il giudizio della Commissione fosse fondato su ragioni stereotipate e non avesse tenuto conto della partecipazione a due precedenti concorsi per carabiniere, nei quali non era stato escluso per profili psicologici. Sosteneva, inoltre, la contraddittorietà del giudizio rispetto alla valutazione effettuata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, che aveva concluso per un profilo di personalità normale. Sollevava, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, del D.M. n. 198/2003.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui le valutazioni delle Commissioni mediche sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi macroscopici, manifesta contraddittorietà o evidente carenza istruttoria. L’onere di allegare elementi concreti e convincenti per contrastare tali valutazioni ricade sull’interessato.
Nel caso di specie, il giudice ha escluso la sussistenza di vizi macroscopici o incongruenze manifeste. Dalla documentazione in atti, infatti, il percorso logico seguito dalla Commissione non presentava contraddizioni. I giudizi sintetici negativi emersi all’esame obiettivo psicopatologico risultavano confermati dalla stessa valutazione dell’AOU Umberto I che, pur concludendo per un profilo di personalità senza tratti patologici, evidenziava la presenza di comportamenti difensivi, controllo rigido e mancata comprensione del contesto della valutazione.
Il TAR ha ricordato che l’idoneità psico-fisica per l’arruolamento richiede una particolare prestanza fisica e psicologica, che può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico. Tale esigenza è tanto più rilevante per l’accesso alla Polizia di Stato, Corpo connotato da specificità di impiego, quali la disponibilità di mezzi di coazione fisica e l’esercizio di poteri coercitivi. La valutazione della Commissione non può, pertanto, essere inficiata da accertamenti eseguiti in altra sede, essendo il giudizio di inidoneità il risultato di accertamenti sanitari condotti dai sanitari dello stesso Corpo.
Il Collegio ha, inoltre, ritenuto irrilevante la partecipazione a precedenti concorsi per carabiniere. Da un lato, per consolidata giurisprudenza, la positiva valutazione in una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo giudizio di inidoneità; dall’altro, nel caso di specie, non era stata depositata alcuna valutazione psicoattitudinale positiva relativa a quelle procedure. Infine, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e generica. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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