Foglio di via obbligatorio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 892 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un foglio di via obbligatorio, che abbia esaurito i propri effetti prima della decisione senza essere stato sospeso in sede cautelare, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. consente l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto impugnato solo se sussiste un interesse a fini risarcitori, che la parte deve dichiarare nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. Il foglio di via obbligatorio è misura di prevenzione personale che, pur fondandosi su una valutazione ampiamente discrezionale della pericolosità, richiede circostanze concrete, provate e complessivamente concludenti, sindacabili nei soli limiti dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma in data 22 novembre 2024, con il quale gli è stato imposto di allontanarsi dal Comune di Roma entro due ore e di non farvi ritorno per otto mesi. Il provvedimento si fonda sulla partecipazione del ricorrente a una manifestazione non autorizzata tenutasi in piazza del Viminale, nonché su due precedenti denunce per violazione dell’art. 650 cod. pen. e dell’art. 18 TULPS, maturate in un arco temporale di circa un anno.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 159/2011, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, la manifesta illogicità della motivazione e la carenza di istruttoria. La richiesta cautelare è stata respinta in primo grado e accolta in appello ai soli fini della sollecita definizione del merito. All’udienza pubblica il Collegio ha rappresentato alle parti la possibile improcedibilità, essendo il provvedimento esaurito a luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti già a luglio 2025 e che non è stato oggetto di sospensione, né da parte del TAR né da parte del Consiglio di Stato, il quale in appello si è limitato ad accogliere l’istanza cautelare ai fini della trattazione del merito. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

L’unica forma di interesse idonea a legittimare la prosecuzione del giudizio, una volta acclarata l’inutilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto solo se sussiste l’interesse a fini risarcitori. Richiamando Cons. Stato, A.P., n. 8/2022, il Tribunale ha precisato che per procedersi è sufficiente dichiarare di avervi interesse, ma la relativa istanza deve essere proposta nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., cioè nel termine per il deposito delle memorie. Nel caso di specie il ricorrente non ha proposto né ha dedotto di voler proporre l’azione risarcitoria, manifestando così l’insussistenza dell’interesse all’accertamento.

Ad ogni modo, anche prescindendo da tale assorbente rilievo, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. Il Collegio ha ribadito che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale che, oltre a un’adeguata motivazione, deve fondarsi su concreti comportamenti attuali dell’interessato, da cui emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti. La prognosi di pericolosità è valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha valorizzato una valutazione complessiva dell’agire del ricorrente, desunta da due analoghi precedenti di polizia nell’arco di circa un anno e dalla partecipazione attiva a manifestazioni con modalità illegittime. Il ragionamento dell’Autorità non è apparso affetto da illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta, sussistendo le particolari esigenze di celerità che giustificano l’omessa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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