Revoca del programma speciale di protezione: illegittima senza valutazione delle misure ordinarie (TAR Lazio n. 898 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca facoltativa del programma speciale di protezione dei collaboratori di giustizia, la Commissione centrale deve esplicitare nella motivazione l’bilanciamento tra l’interesse dello Stato alla collaborazione e quello dell’interessato e dei familiari all’incolumità personale. Nel processo valutativo la Commissione si avvale dei pareri obbligatori ma non vincolanti della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai sensi dell’art. 11, commi 2, 3 e 4, D.M. 23 aprile 2004 n. 161. La revoca si legittima solo quando il collaboratore assume, con carattere di sistematicità e gravità, condotte che attestano la mancata consapevolezza degli obblighi dello status e vanificano gli obiettivi di protezione. È viziato da difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che non dia conto dell’idoneità delle misure ordinarie di protezione a escludere il rischio segnalato.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di giustizia sottoposto dal 2018 a un programma speciale di protezione esteso alla moglie e a due figli minori, impugna la delibera del 16 ottobre 2024, notificata il 28 novembre 2024, con cui la Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell’Interno ha revocato il programma.
La revoca si fonda sulla richiesta della Procura Distrettuale Antimafia e sul parere conforme della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che hanno valorizzato reiterate violazioni comportamentali del collaboratore, ritenute incompatibili con lo status. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 9 e 13-quater, comma 2, legge n. 82/1991, dell’art. 10 D.M. n. 161/2004, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento e ricorda che, nei casi di revoca facoltativa, la Commissione esercita un potere discrezionale che la obbliga a dare conto, nel provvedimento, del bilanciamento degli interessi in gioco: quello dello Stato a conservare l’interesse alla collaborazione e quello degli interessati all’incolumità personale propria e dei familiari, da contemperare con le violazioni comportamentali.
In tale processo valutativo la Commissione si avvale dei pareri — obbligatori ma non vincolanti — della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai sensi dell’art. 11, commi 2, 3 e 4, D.M. 23 aprile 2004 n. 161. La giurisprudenza amministrativa ammette la revoca solo quando le condotte del collaboratore, pur prive di risvolti penali, assumono carattere sistematico e grave e attestano la mancata consapevolezza degli obblighi dello status, vanificando gli obiettivi di protezione.
Il Collegio ha disposto, con ordinanze collegiali del 28 febbraio e del 23 luglio 2025, adempimenti istruttori per acquisire notizie sui procedimenti penali avviati a carico del ricorrente e la documentazione sul contributo economico erogato per il conseguimento della patente e l’acquisto di un’autovettura. L’Amministrazione non ha dato seguito all’ordine istruttorio.
Assume rilievo decisivo la nota della Procura — DDA del marzo 2025, che, dopo aver indicato i procedimenti per cui il ricorrente ha reso dichiarazioni testimoniali, ritiene sussistente il grave pericolo di vita per il collaboratore e i familiari. L’Amministrazione non ha chiarito se le misure ordinarie di protezione garantite dall’Autorità locale di pubblica sicurezza siano sufficienti a escludere tale rischio, né quali ulteriori misure di sicurezza intenda adottare.
Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente ha depositato la richiesta di archiviazione del procedimento penale per l’ipotesi di reato di cui all’art. 572 cod. pen. e l’attestazione della ricezione, in data 14 giugno 2023, di un importo per l’anticipo delle spese di iscrizione alla scuola guida. Tali elementi fanno supporre che l’Autorità competente fosse quantomeno a conoscenza dell’intenzione del collaboratore di procedere poi all’acquisto dell’auto, mettendo in dubbio i presupposti del provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. A fronte della condotta descritta, allo stato degli atti assume prevalenza la tutela dell’integrità personale, scopo primario ex lege del programma speciale di protezione. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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