Riconoscimento di sentenza straniera: competenza e difesa non rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 1255 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera ex artt. 64 e 67 della legge n. 218/1995, il difetto di competenza giurisdizionale secondo i principi propri dell’ordinamento italiano non può essere rilevato d’ufficio dal giudice nazionale, se non è stato tempestivamente dedotto dinanzi al giudice straniero. La giurisdizione, nell’ordinamento nazionale, è infatti derogabile dalle parti anche implicitamente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 218/1995. La lesione del diritto di difesa è valutabile dal giudice nazionale solo con riferimento alle parti del processo straniero, restando estranee al perimetro valutativo le doglianze introdotte per la prima volta in Italia da un soggetto che non fu parte di quel giudizio. Il controllo del giudice del riconoscimento resta estrinseco, limitato al decisum.

Il Fatto

La curatela di un fallimento chiedeva alla Corte d’appello il riconoscimento in Italia di una sentenza emessa da un tribunale cantonale elvetico, dichiarata esecutiva, con cui si era statuito che un immobile sito in Sardegna e i beni mobili in esso contenuti rientravano nella curatela fallimentare, al fine di procedere alla trascrizione e all’esecuzione forzata. Nel giudizio aveva resistito la società proprietaria dell’immobile; era intervenuta una fondazione, mentre un soggetto è rimasto intimato.

La Corte d’appello, Sezione distaccata, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto difettare il presupposto della competenza del giudice straniero, trattandosi di bene immobile sito in Italia, e ha ravvisato la violazione del diritto di difesa della fondazione intervenuta, non citata nel processo elvetico. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha anzitutto ricondotto il procedimento nell’ambito dell’art. 67 della legge n. 218/1995, avendo la curatela agito per l’accertamento dei requisiti di riconoscimento finalizzati all’esecuzione forzata. Ha ricordato che la legge distingue il riconoscimento, automatico salvo contestazione, dall’esecuzione, che richiede una sentenza di accertamento costitutivo. Ha inoltre precisato che la Convenzione di Lugano si applica anche quando la statuizione in materia civile provenga da un giudice penale.

Il primo motivo è stato respinto. La Corte ha riconosciuto l’ammissibilità di un riconoscimento parziale della sentenza straniera, ove questa sia composta da capi scindibili. Nel caso concreto, però, la decisione straniera non era articolata per capi distinti riguardo ai beni immobili e ai beni mobili, e l’oggetto della domanda aveva riguardato l’intera sentenza, senza limitazioni o esclusioni.

Il secondo motivo è stato accolto. Il giudice del riconoscimento deve verificare il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento con un controllo estrinseco, limitato al decisum. Muovendo dalle Sezioni Unite n. 21946 del 2015, la Corte ha affermato che il difetto di competenza giurisdizionale non può essere invocato per la prima volta davanti al giudice italiano se il vizio, tempestivamente dedotto davanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio. Poiché la competenza giurisdizionale è derogabile anche implicitamente ex art. 4 della legge n. 218/1995, la Corte d’appello ha errato nel rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, non risultando che la questione fosse stata sollevata nel processo elvetico.

Il terzo motivo è stato parimenti accolto. La Corte ha ribadito che la violazione del diritto di difesa è ravvisabile solo quando abbia determinato una lesione rispetto all’intero processo, in contrasto con l’ordine pubblico processuale, richiamando la Sez. I n. 21233 del 2021. La lesione del diritto di difesa valutabile ai sensi degli artt. 64 e 67 della legge n. 218/1995 deve però riguardare le parti costituite nel processo straniero. La Corte d’appello ha quindi erroneamente esaminato le deduzioni della fondazione intervenuta, che pacificamente non era stata parte del giudizio elvetico.

La decisione è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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