Compensi del CTU, il ritardo di pochi giorni nella relazione non comporta automaticamente la riduzione di un terzo (Cass. civ. Sez. 2 n. 689 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, l’aumento dell’onorario fino al doppio ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 è consentito per le prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o assoluta rarità, abbiano comunque impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, profili di cui il giudice deve dar conto in motivazione. La sanzione della riduzione di un terzo degli onorari, prevista dall’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per il mancato completamento della prestazione nel termine stabilito, non opera in modo automatico, dovendo il giudice accertare che il ritardo sia imputabile a negligenza del consulente. Per le spese sostenute dal consulente, la nota deve essere specifica ma la documentazione è necessaria solo per le spese che richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, non per quelle insite nella presentazione dell’elaborato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appartamento congiuntamente ai fratelli, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. nei confronti dell’ex conduttore e dei fideiussori, lamentando danni all’immobile. Nel corso del procedimento era stato nominato un consulente tecnico d’ufficio, il cui compenso era stato liquidato dal Presidente di Sezione del Tribunale in misura ritenuta eccessiva dagli istanti.

La prima ordinanza di liquidazione di compensi, oggetto di ricorso per cassazione, era stata cassata con rinvio per difetto di contraddittorio, non essendo state evocate tutte le parti del giudizio principale. Il giudizio, riassunto nei confronti di tutte le parti, si era concluso con il rigetto della richiesta di rideterminazione dei compensi, provvedimento avverso il quale i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’aumento dell’onorario variabile fino al massimo tariffario. Il Tribunale aveva motivato l’attribuzione della tariffa massima facendo riferimento alla complessità dei rilievi, elemento che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, integra il presupposto per l’oscillazione tra minimo e massimo. Ha inoltre precisato che la valutazione della complessità degli accertamenti è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.

Quanto all’aumento oltre la tariffa massima, la Corte ha chiarito la nozione di prestazioni eccezionali di cui all’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, precisando che l’eccezionalità non richiede unicità o assoluta rarità della prestazione, ma può derivare dall’impegno notevolmente massivo dell’ausiliario per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Ha ritenuto sufficiente, nel caso di specie, la motivazione del Tribunale basata sulla tecnicità e specificità delle risposte alle critiche dei consulenti di parte, trattandosi di valutazione non censurabile in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, concernente la mancata riduzione di un terzo del compenso per il ritardo nel deposito della relazione, la Corte ha affermato che la sanzione prevista dall’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 non ha carattere automatico. Essa va applicata solo previo accertamento che il ritardo sia imputabile a negligenza del consulente, essendo finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi e indebite dilatazioni dei tempi processuali. Il Tribunale aveva escluso la negligenza del perito, considerando anche la modesta entità del ritardo, cagionato dal ritardo dei consulenti di parte nel trasmettere le osservazioni alla bozza di relazione.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che per tutte le spese del consulente sia necessaria una specifica documentazione. La nota spese deve essere specifica e corredata dalla documentazione solo per le spese che richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, mentre per quelle insite nella presentazione dell’elaborato, quali carta, inchiostri e materiali di supporto, la documentazione non è necessaria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 696 c.p.c.

Tutte le 23 sentenze sull'art. 696 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *