Contributo Agcom 2024 illegittimo per difetto di motivazione sui costi (TAR Lazio n. 645 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina il contributo dovuto dagli operatori di comunicazioni elettroniche sono legittime solo se adottate muovendo dall’individuazione analitica delle attività riconducibili alle tre categorie dell’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 e dalla disaggregata quantificazione dei relativi costi. È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, la delibera che, pur richiamando formalmente le tre macro-aree, ricavi il fabbisogno del settore da un’allocazione pro quota del budget complessivo dell’Ente mediante un costo medio forfettario per FTE, senza dimostrare il nesso di stretta pertinenza tra costi e funzioni finanziabili. L’inclusione nella base imponibile dei ricavi riversati ad operatori terzi non integra doppia imposizione, mancando l’identità di soggetto passivo e di presupposto. Analogo rigetto meritano le censure sui ricavi da apparati in offerta bundle, servizi IT e VAS, nonché sull’assenza di un rendiconto preventivo e sulla misura delle rettifiche da surplus.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica impugna davanti al TAR Lazio la delibera Agcom n. 276/23/CONS, con cui l’Autorità ha fissato per il 2024 l’aliquota contributiva nella misura dell’1,4 per mille dei ricavi della voce A1 del conto economico, unitamente agli atti connessi e presupposti.
La ricorrente articola cinque motivi: illegittima perimetrazione dei costi copribili, inclusione dei ricavi riversati a operatori terzi, inclusione di ricavi estranei all’ambito di competenza dell’Agcom, violazione delle norme sulla rendicontazione dei costi e illegittimità delle modalità di rettifica della contribuzione. L’Autorità e la Presidenza del Consiglio resistono; una terza operatrice si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 12 della direttiva autorizzazioni, ora art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972, che consente di imporre diritti amministrativi destinati a coprire i soli costi delle tre categorie tipizzate di attività. Richiama l’ordinanza della Corte di giustizia 29 aprile 2020, causa C-399/19, che esige un nesso diretto, specifico e dimostrabile tra costi e attività finanziate.
Sul primo motivo, il TAR riconosce che le voci contestate possono astrattamente rientrare tra le attività finanziabili, in linea con l’approccio funzionale e non strutturale affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4827/2020 e da Cons. Stato n. 6828/2023. Anche i centri di costo trasversali sono copribili, se riferibili alle funzioni dell’art. 16.
La delibera è però illegittima in concreto. L’Autorità non ha predisposto un meccanismo di imputazione pro quota trasparente e verificabile, limitandosi a distribuire le FTE tra le macro-aree e a moltiplicarle per un costo medio di 250.000 euro per FTE. Manca ogni criterio analitico sul volume di forza lavoro assegnato a ciascuna funzione. Il metodo forfettario elude il considerando n. 30 della direttiva e la copertura dei soli costi amministrativi veri e propri.
Il Collegio aderisce all’ordine logico-sequenziale imposto da Cons. Stato n. 6828/2023 e n. 10635/2023: individuare le funzioni finanziabili, quantificarne disaggregatamente i costi e solo all’esito determinare il fabbisogno. L’Agcom ha invece invertito il percorso, partendo dal fabbisogno globale e ripartendolo sulle strutture organizzative. Identico vizio riguarda le spese per beni e servizi, indicate in 2,766 milioni di euro senza disaggregazione.
Il secondo motivo è respinto: la doppia imposizione opera solo a fronte di identico presupposto e identico soggetto passivo. Qui variano i soggetti (operatore all’ingrosso e al dettaglio) e le voci di bilancio, secondo Cons. Stato n. 6828/2023. Il terzo motivo è infondato: i ricavi da apparati in bundle, servizi IT e VAS accedono all’offerta complessiva. Il quarto è respinto perché l’art. 16 impone una rendicontazione ex post, non una sequenza temporale rigida. Il quinto è infondato: le rettifiche da surplus non sono automatiche, ma rispondono a discrezionalità tecnica.
Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento degli atti impugnati e spese compensate.
Nota della Redazione
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