Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 3135 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, alle sole condizioni del compimento di 55 anni di età e del possesso di 35 anni di servizio utile. L’inosservanza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento non determina decadenza dal beneficio, essendo il termine funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine di prescrizione del credito non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, al quale va riconnessa natura interruttiva. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, che non introduce disparità irragionevoli e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo a domanda, ha chiesto il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il beneficio gli è stato negato dalla competente direzione provinciale dell’INPS.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Campania per ottenere l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Istituto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa ormai costante secondo cui il beneficio spetta al personale in quiescenza a domanda di tutte le forze di polizia, alle sole condizioni dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il riferimento è a Cons. Stato, sez. II, n. 8244 del 2024, al quale il TAR ha rimandato per ragioni di economia processuale.
Quanto all’eccezione dell’INPS sull’onere di presentare la domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione del duplice requisito, il Collegio ha escluso che l’inosservanza determini decadenza dal beneficio: il termine è funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, come previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis.
Sulla prescrizione, il TAR ha respinto la tesi dell’Istituto secondo cui il termine decorrerebbe dalla cessazione dal servizio, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8162 del 2024: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale del dovuto.
Il Collegio ha poi ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’INPS, richiamando TAR Campania, sez. VI, n. 2103 del 2026: la concessione dei sei scatti trova base in disposizioni legislative specifiche e la scelta di estendere il beneficio a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore, senza irragionevoli disparità di trattamento.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali. È stata invece negata la rivalutazione monetaria, poiché il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Istituto soccombente e liquidate in dispositivo, con restituzione del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.