Incompletezza della copia del provvedimento impugnato e onere di acquisizione officiosa (TAR Lombardia n. 3216/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., è un potere istruttorio esercitabile d’ufficio dal giudice amministrativo anche in assenza di una specifica istanza di parte. Quando la copia del provvedimento depositata in atti risulti incompleta e l’amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio né abbia ottemperato all’onere di deposito di cui all’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio può ordinare l’acquisizione della copia integrale e richiedere all’amministrazione una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, fissando il prosieguo dell’udienza di merito. Tali incombenti istruttori non richiedono la definizione del giudizio e si inseriscono nella fase di preparazione della decisione.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore delle costruzioni, impugnava dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento del Comune di Cantù avente ad oggetto un piano attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio. La società ricorrente aveva presentato un nuovo progetto urbanistico in variante al piano attuativo “ATR C6.1 – ATR C6.2”, ma l’amministrazione aveva adottato un provvedimento di diniego o di non accoglimento della proposta. Nel corso del giudizio, la società depositava una copia del provvedimento impugnato, risultata però incompleta, mancante di alcune pagine. Il Comune di Cantù, pur regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio e non depositava la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la copia del provvedimento impugnato depositata dalla ricorrente era incompleta, non essendo presenti tutte le pagine che lo compongono. Tale incompletezza impediva al giudice di valutare compiutamente la legittimità dell’atto impugnato. Inoltre, il Comune di Cantù, non costituitosi in giudizio, non aveva ottemperato all’onere di depositare la documentazione riguardante il provvedimento impugnato, onere previsto dall’art. 46, comma 2, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha ritenuto necessario esercitare i poteri istruttori officiosi, disponendo l’acquisizione della copia integrale del provvedimento impugnato. Ha altresì ritenuto di richiedere all’amministrazione una documentata relazione di chiarimenti sull’intera vicenda contenziosa, con specifico riferimento allo stato attuale del procedimento relativo al nuovo progetto urbanistico presentato dalla ricorrente in variante al piano attuativo.
Tali incombenti sono stati disposti ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., che attribuiscono al giudice amministrativo ampi poteri di iniziativa istruttoria, non subordinati a istanza di parte. Il termine concesso per l’adempimento è di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione dell’udienza pubblica per il prosieguo della fase di merito.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri officiosi del giudice amministrativo, che può supplire alle carenze documentali delle parti quando ciò sia necessario per la corretta definizione del giudizio, senza che l’inerzia dell’amministrazione intimata possa pregiudicare la completezza del materiale istruttorio a disposizione del Collegio.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.