Responsabilità amministratore per omessa richiesta di fallimento e quantificazione del danno (Cass. civ. Sez. I n. 20150 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di società che omette o ritarda colpevolmente la richiesta di fallimento, in violazione degli artt. 217 n. 4 e 224 n. 1 l.fall., risponde del danno cagionato alla società, commisurato all’ammontare dei debiti sorti dopo l’insorgenza del dovere rimasto inadempiuto, cioè dei debiti che non sarebbero sorti se l’istanza fosse stata tempestivamente proposta. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, previsto dall’art. 2486, comma 3, cod. civ., opera solo se sia dedotta e provata la fattispecie di responsabilità di cui al primo comma del medesimo articolo e in mancanza di elementi di fatto che legittimino un diverso criterio liquidatorio più aderente al caso concreto.

Il Fatto

Il fallimento di una società ha chiesto la condanna del suo amministratore al risarcimento dei danni, per aver omesso, in dispregio della delibera assembleare, di chiedere tempestivamente il fallimento della società, aggravandone il dissesto. L’amministratore ha resistito sostenendo di aver proseguito l’attività in vista della cessione del ramo d’azienda.

Il tribunale ha accolto la domanda. La corte d’appello ha rigettato il gravame, ritenendo non dimostrata la natura conservativa della gestione e corretta la quantificazione del danno in corrispondenza dei canoni di locazione maturati dalla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere chiesto a quella della sua dichiarazione. L’amministratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censurava il rigetto della prova testimoniale, è inammissibile. Il ricorrente che lamenti la mancata ammissione di mezzi istruttori deve indicare puntualmente in ricorso i testimoni, l’oggetto dei capitoli e le ragioni della qualificazione di ciascuno, non essendo sufficiente il richiamo agli atti di merito.

Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata ammissione delle prove originariamente articolate, omettendone il contenuto e incorrendo nel difetto di specificità.

Anche il secondo motivo è inammissibile, con assorbimento del terzo, ma la motivazione della corte d’appello dev’essere corretta. Il giudice di legittimità chiarisce che l’art. 2486, comma 3, cod. civ. non trovava applicazione non perché introdotto dal d.lgs. n. 14/2019 e quindi inapplicabile ratione temporis, ma perché quella norma, per la sua parte iniziale, si applica solo ai fatti che integrano la responsabilità di cui al primo comma, richiedendo l’accertamento di una causa di scioglimento e dell’inadempimento del dovere di gestire l’attività al solo scopo di conservare l’integrità del patrimonio.

La decisione impugnata è comunque corretta sul piano giuridico. Il criterio dei netti patrimoniali è utilizzabile solo se non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino un criterio liquidatorio più aderente al caso concreto (Cass. n. 5252 del 2024).

Quando gli amministratori abbiano colpevolmente aggravato il dissesto omettendo o ritardando la richiesta di fallimento, il danno è commisurato ai debiti sorti dopo l’insorgenza del dovere inadempiuto, che non sarebbero sorti se l’istanza fosse stata tempestivamente promossa (Cass. SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 23233 del 2013).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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