Rigetto della cautela per carenze istruttorie sul modello agrivoltaico (TAR Puglia n. 19 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 è connotata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione procedente, sindacabile in sede di tutela cautelare solo in presenza di un evidente fumus boni iuris. Nel giudizio cautelare, la corretta definizione del modello gestionale dell’attività agricola sottostante un impianto fotovoltaico è elemento centrale per la qualificazione dello stesso come agrivoltaico. Il pregiudizio asserito come imminente, ove abbia carattere prettamente patrimoniale, non è assistito dai requisiti della gravità e dell’irreparabilità, restando recessivo rispetto a una prognosi sfavorevole sulla fondatezza del gravame.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la determina della Provincia di Foggia – Settore ambiente – n. 1704 del 13/10/2025 di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di un impianto agrivoltaico da 18,30 MW in agro di Troia (FG), nonché il parere del Comitato VIA del 16/01/2025 e gli atti connessi. Il provvedimento aveva rilevato carenze istruttorie riguardo al modello gestionale dell’attività agricola da adottare a regime, ritenendo la relazione prodotta generica e non specifica. La società ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti, deducendone l’illegittimità. Si è costituita la sola Provincia, resistendo all’istanza. La Regione Puglia e il Comune di Troia non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato le censure formulate in una delibazione sommaria propria della fase cautelare, ritenendole non assistite da idoneo fumus boni iuris. La valutazione ha tenuto conto della tipologia di procedimento ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e della discrezionalità tecnica e amministrativa di cui è attributaria l’Amministrazione nella verifica di assoggettabilità.
Nella determina impugnata, l’Amministrazione provinciale ha evidenziato carenze istruttorie sulla definizione del modello gestionale dell’attività agricola a regime, ritenendo la relazione della società generica e applicabile a qualsiasi realtà agricola. Tali rilievi sono stati valorizzati dal Collegio perché incidono direttamente sulla qualificazione dell’impianto e sulla possibilità di riconoscere allo stesso la natura agrivoltaica, ontologicamente diversa dal semplice impianto fotovoltaico a terra. La mancata dimostrazione della effettiva conduzione agricola dell’area condiziona, pertanto, l’esito della verifica.
Quanto al pregiudizio imminente, il Collegio ha osservato che il danno paventato, essendo prettamente patrimoniale, non è connotato dai requisiti della gravità e dell’irreparabilità, elementi indefettibili per la concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a.. La natura economica del pregiudizio e la sua recessività rispetto alla prognosi sfavorevole hanno condotto al rigetto dell’istanza incidentale, con compensazione delle spese di fase.
Nota della Redazione
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