Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta per retribuzione docenti (TAR Sicilia n. 1069 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza della propria giurisdizione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e la fondatezza del ricorso quando risultano integrate le condizioni di procedibilità. Queste ultime coincidono con la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e con l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle decisioni giurisdizionali passate in giudicato è presupposto indefettibile dell’ottemperanza, sicché il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine congruo e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2585/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024 e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 1.214,29 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre accessori.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo in data 26 novembre 2024, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha poi verificato la sussistenza delle condizioni di procedibilità, costituite dalla notificazione del titolo esecutivo e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l’inadempimento è risultato provato dalla documentazione in atti e non contestato dalla difesa erariale. Da ciò il giudice ha tratto il fondamento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle decisioni giurisdizionali passate in giudicato, principio che innerva l’intero istituto dell’ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo la somma dovuta, oltre accessori, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di 90 giorni, su istanza di parte, con obbligo di comunicare l’insediamento alla Segreteria della Sezione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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