Omessa traduzione sentenza alloglotto non è nullità senza pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. I n. 4408 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assistenza linguistica dell’imputato alloglotto, il diritto alla traduzione scritta della sentenza non è un diritto assoluto, ma ha funzione servente rispetto all’effettivo esercizio delle facoltà difensive: la sua violazione non è collegata ad alcuna nullità tipica e, ove non determini un concreto pregiudizio, non integra di per sé causa di nullità della sentenza. L’imputato che lamenti l’omessa traduzione non può limitarsi a dolersi dell’omissione, ma deve allegare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il richiamo a un pregiudizio astratto o potenziale. Tale onere è tanto più stringente quando la sentenza non sia più personalmente impugnabile dall’imputato, in ragione della riserva al difensore dello ius postulandi in cassazione.
Il Fatto
Il giudice di pace condannava l’imputato, cittadino straniero alloglotto, alla pena dell’ammenda per essersi trattenuto abusivamente nel territorio dello Stato in assenza del prescritto permesso di soggiorno, con fatto accertato in una data del 2020. Il giudice respingeva la richiesta di proscioglimento per bis in idem, rilevando che i precedenti giudizi avevano riguardato fatti diversi, conclusi con una assoluzione e con una pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità.
Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: l’omessa traduzione della sentenza in favore dell’imputato alloglotto e l’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., sul presupposto che le precedenti sentenze avessero riguardato il medesimo fatto, trattandosi di reato permanente contestato in forma “aperta”.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del diritto all’assistenza linguistica come meta-diritto, strumentale al pieno esercizio di ogni altra prerogativa difensiva. Il quadro è ricostruito a partire dalle fonti sovranazionali: la direttiva 2010/64/UE, gli artt. 5 e 6 C.E.D.U. e la giurisprudenza di Strasburgo, che ha riconosciuto un autonomo diritto alla traduzione degli atti funzionali al consapevole esercizio della difesa, ma in termini non illimitati.
Sul piano interno, la Corte esamina l’art. 143 cod. proc. pen., che individua gli atti a traduzione obbligatoria, tra cui le sentenze, e l’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen., che ammette la traduzione orale in caso di urgenza. Il Collegio legge la disciplina in chiave funzionale: la traduzione risponde all’«esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa» e non a una mera esigenza di conoscenza, come dimostra il fatto che sia prevista a favore dell’imputato e non del condannato.
Da qui il principio per cui la traduzione non dipende dal nomen iuris del provvedimento, ma va assicurata solo quando l’atto abbia diretta e concreta incidenza sulle facoltà difensive. La Corte richiama in proposito la recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 15069 del 2023, dep. 2024, Niecko; Sez. I n. 44251 del 2024, Pllumaj) e il consolidato orientamento sull’interesse a impugnare di Sez. U n. 6624 del 2011, dep. 2012, Marinaj, che impone la dimostrazione di un pregiudizio non meramente astratto.
Sulla seconda doglianza, la Corte ricorda che il divieto di bis in idem, previsto dall’art. 649 cod. proc. pen. e dall’art. 4 Protocollo n. 7 C.E.D.U., opera quando il fatto storico del secondo giudizio coincide, nei tre elementi di condotta, nesso causale ed evento, con quello già accertato. Con riguardo ai reati permanenti, il divieto riguarda la condotta accertata con la sentenza irrevocabile e non la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva. Nel caso concreto i fatti contestati risultavano temporalmente e spazialmente distinti, sicché il ricorso è infondato e il Collegio lo rigetta, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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