Ricorso reiterativo inammissibile senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15673 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure reiterative e attinenti al merito delle valutazioni espresse dal giudice di appello, senza un adeguato confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e senza dedurre vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta. È altresì preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possibilità di contestare successivamente la legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la scelta del procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis della richiesta, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10/09/2025, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, emessa con rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, che aveva condannato due imputati per reati in materia di sostanze stupefacenti. Il giudice d’appello ha riconosciuto a uno degli imputati l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo plurimi motivi. Il primo ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, l’applicazione della recidiva e l’entità del trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente ha lamentato, tra l’altro, il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all’escussione di un testimone, l’affermazione di penale responsabilità fondata sul solo dato ponderale, la mancata valutazione della condotta collaborativa e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il ricorso del primo imputato, rilevando come le censure fossero reiterative e prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con specifico riferimento all’esclusione dell’ipotesi lieve, la difesa non aveva confutato la valutazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la consistente quantità di droga di diversa tipologia e il rinvenimento di una somma di denaro priva di giustificazione, ritenuta indicativa di un’attività strutturata. Analoghe conclusioni sono state tratte in ordine alla recidiva, la cui applicazione era stata motivata dai giudici di merito con il riferimento ai plurimi precedenti e all’accresciuta pericolosità dell’imputato, nonché al trattamento sanzionatorio, le cui valutazioni non presentavano profili di illogicità manifesta.

Quanto al ricorso del secondo imputato, la Corte ha ricordato il principio per cui è preclusa la contestazione del rigetto dell’abbreviato condizionato qualora l’imputato, dopo tale provvedimento, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, essendo tale scelta equiparata al mancato rinnovo della richiesta in limine litis. Sul punto è stato richiamato il precedente delle Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020.

La Corte ha poi ritenuto prive di consistenza le censure concernenti l’affermazione di penale responsabilità, alla luce del rinvenimento di un ingente quantitativo di stupefacente e delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall’imputato nell’immediatezza del fatto. Tali dichiarazioni, pur se temporaneamente ritrattate, avevano fondato la riforma in appello con il riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73. La mancata applicazione dell’ipotesi lieve è stata ritenuta immune da vizi logici, così come il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’insussistenza di elementi positivamente valutabili.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *