Querela tardiva valida dopo la riforma Cartabia e pene sostitutive (Cass. pen. Sez. II n. 2619 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazione della querela e la sua tardività non rileva, trattandosi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela non era richiesta ai fini della procedibilità. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, inoltre, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale; l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura.
Il Fatto
La Corte di appello di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato per un reato di truffa aggravata perché estinto per intervenuta prescrizione e conferma la sua responsabilità per un distinto episodio di truffa aggravata continuata, rideterminando la pena. Si addebita all’imputato di avere indotto le persone offese a consegnargli in più occasioni ingenti somme di denaro, prospettando falsamente la necessità di instaurare un contenzioso giudiziario mai intrapreso e di sostenere spese per un risarcimento mai liquidato.
Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la tardività della querela, l’insussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la violazione del principio del favor rei in relazione alla ragionevole previsione di condanna e l’omesso avviso in ordine alla possibilità di accedere alle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi della motivazione, in parte reiterano le censure già formulate con il gravame e in parte deducono questioni non devolute con l’appello, non rilevabili d’ufficio in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di tardività della querela con motivazione corretta, rilevando che la fattispecie contestata, già perseguibile d’ufficio, è divenuta procedibile a querela per effetto della riforma entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
Il passaggio centrale riguarda il regime transitorio. La Corte ribadisce che la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa, in relazione a reati originariamente perseguibili d’ufficio e divenuti procedibili a querela dopo il d.lgs. n. 150/2022, equivale a presentazione della querela e la sua tardività non rileva, poiché si tratta di irregolarità relativa a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela non era richiesta a fini di procedibilità. Sul punto richiama Sez. II n. 50672 del 10.11.2023.
Il ricorso, peraltro, si limita a reiterare la censura già dedotta in appello, incorrendo nel vizio di genericità. La doglianza diretta a escludere la sussistenza della riconosciuta aggravante è inoltre preclusa, perché non era stata proposta con i motivi di appello. Quanto alla pretesa violazione del favor rei, il motivo è aspecifico e contrasta con il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., invocando una generica rivalutazione del giudizio di responsabilità senza allegare le ragioni della violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con l’appello la difesa non aveva invocato l’applicazione di una misura sostitutiva; l’imputato era assente e il difensore non era munito di procura speciale. La Corte precisa che il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso l’applicazione di una pena sostitutiva, disponendo di un potere discrezionale, e che l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non determina la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti; richiama Sez. I n. 2090 del 12.12.2023. L’istanza è peraltro generica, non allegando i presupposti che renderebbero l’imputato meritevole della sanzione sostitutiva. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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