Inammissibili i ricorsi per difetto di autosufficienza e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19000 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la lettura data dal giudice di appello alla sentenza di primo grado deve riprodurre integralmente, e non per estratto, i passaggi decisivi dell’atto o del provvedimento invocato, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La statuizione di secondo grado fondata su un accertamento di fatto conforme a quello di primo grado è assistita dalla stabilità derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. e non è incrinabile con la sola denuncia di violazione di norme sostanziali estranee alla ratio decidendi. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. solo se il giudice abbia apprezzato liberamente una prova legale o si sia ritenuto vincolato a una prova liberamente apprezzabile.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva intrattenuto per circa quarant’anni un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una società, proseguito, dopo l’affitto dell’azienda nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con la società affittuaria. La prestazione era stata remunerata solo in parte e, dopo una formale assunzione a tempo parziale e successive dimissioni, il rapporto era continuato di fatto fino all’ottobre 2016. Il Tribunale aveva accertato la prosecuzione del rapporto per un periodo determinato, condannando la società al pagamento di un compenso mensile, e aveva respinto le ulteriori domande.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo sia l’appello principale della società sia quello incidentale della lavoratrice. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della ricostruzione del rapporto e del mancato riconoscimento delle rispettive pretese economiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i ricorsi e ne dichiara l’inammissibilità. Quanto al ricorso principale, la società censurava la lettura della sentenza di primo grado, assumendo che il Tribunale non avesse accertato la prosecuzione di fatto del rapporto con la società affittuaria. La Corte rileva anzitutto il difetto di autosufficienza: la trascrizione solo parziale del brano invocato non consente di verificarne la completezza. Anche a prescindere, il passaggio riprodotto conferma e non smentisce l’assunto del giudice di appello, secondo cui la collaborazione era scaturita per effetto di un comportamento concludente, dato ritenuto prevalente su ogni altra considerazione.

Le ulteriori censure di violazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono dichiarate non pertinenti o inammissibili. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. si configura solo se il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti, mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ravvisabile solo in presenza di un apprezzamento di prova legale o di un vincolo su prova liberamente valutabile.

Il primo motivo del ricorso incidentale, relativo al compenso per il periodo aprile-luglio 2013, è inammissibile per plurimi profili. La ricorrente incidentale non ha trascritto le parti pertinenti del ricorso di primo grado, limitandosi a un rinvio per relationem, non consentito. Inoltre la statuizione di conferma è fondata anche su un accertamento di fatto assistito dalla doppia conforme, che ne conferisce stabilità.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile: la sentenza d’appello aveva rilevato la definitività dell’accertamento di primo grado circa l’esclusione della natura subordinata del rapporto per il periodo successivo, con conseguente preclusione della domanda nuova ex artt. 345 e 437 cod. proc. civ. Il motivo non si confronta con tali ragioni, denunciando norme sui rapporti di collaborazione estranee al decisum. Entrambi i ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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