Datore di lavoro di fatto e legittimazione passiva nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16785 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il soggetto che abbia diretto e gestito di fatto il rapporto, operando in nome proprio e per conto della società, è legittimato passivo in solido con questa per i crediti retributivi della lavoratrice, a prescindere dalla formalizzazione di una ditta individuale, dalla qualità di socio o dalla carica di rappresentante. La legittimazione passiva si fonda sul ruolo effettivo di datore di lavoro di fatto, desumibile da documenti e testimonianze. Il ricorso per cassazione che non riproduca la sentenza impugnata, gli atti e i motivi di appello è inammissibile per difetto di autosufficienza, così come la censura sul quantum, che investe un accertamento di fatto. Nel rito del lavoro, la produzione di documenti dopo gli atti introduttivi è ammessa solo se formati o acquisiti dopo le preclusioni, ovvero se la loro rilevanza emerga dall’esigenza di replicare a difese altrui.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio una società e il ricorrente, chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna solidale al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda, accertando il rapporto per il periodo dal 1.11.2009 al 6.11.2010 e condannando i convenuti in solido al pagamento di euro 34.299,35, oltre accessori.
La Corte d’appello di Bologna aveva respinto l’impugnazione del preteso datore di lavoro. Questi ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie e il collegio ha riservato la motivazione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ult. parte, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della sentenza notificata. Richiamando Sezioni Unite n. 10648/2017, esclude l’applicazione della sanzione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controricorrente o acquisita con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Il primo motivo, sulla violazione dell’art. 1292 cod. civ., è inammissibile: non è autosufficiente, introduce profili nuovi e non riporta la motivazione della sentenza di primo grado né i motivi d’appello. Dalla sentenza gravata non risulta che la questione della solidarietà fosse stata proposta come motivo di impugnazione dopo l’accertamento di primo grado, poiché l’unico gravame ritualmente proposto riguardava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Anche il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., è inammissibile perché attiene al merito dei fatti e difetta di autosufficienza. La Corte osserva che la Corte d’appello ha confermato la legittimazione passiva del ricorrente in ragione del suo ruolo diretto nella gestione del rapporto, quale imprenditore in nome proprio e per conto della società, a prescindere dalla formalizzazione della ditta e dalla qualità di socio o rappresentante. Tale conclusione emergeva da documenti e testimonianze, comprovando la qualità di datore di lavoro di fatto.
Il terzo motivo, sull’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile: non sono trascritti gli atti di causa e si pretende di rimettere in discussione l’accertamento del quantum delle somme dovute, non deferibile in sede di legittimità; le somme riconosciute possono costituire differenze retributive rispetto a quanto già parzialmente corrisposto.
Il quarto motivo, sull’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non censura l’espressa decisione della Corte e non riproduce la documentazione. La decisione d’appello rispetta le norme sulla produzione delle prove documentali in appello, ex art. 437 cod. proc. civ.: la produzione successiva agli atti introduttivi è ammessa solo per documenti formati o acquisiti dopo le preclusioni, o se la rilevanza emerga dall’esigenza di replicare a difese altrui (richiamate Ordinanza n. 11845 del 2018, Ordinanza n. 7883 del 2019, Ordinanza n. 33393 del 2019). Il ricorso è respinto con condanna alle spese secondo l’art. 91 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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