Ricorso straordinario: errore di fatto solo percettivo, non valutativo (Cass. pen. Sez. II n. 24057 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto e l’errore materiale indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione consistono, rispettivamente, nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, e in una svista o equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e sono quindi inoppugnabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Il ricorso straordinario non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, non anche quelli del ragionamento probatorio. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca un’errata valutazione degli elementi probatori o si contesti il profilo della utilizzabilità della prova.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 416-bis cod. pen.. Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Sesta sezione penale con sentenza n. 41689 del 27 novembre 2025.
I difensori hanno quindi proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo con un unico motivo un preteso errore di fatto su tre profili: il luogo e le modalità delle intercettazioni di comunicazioni tramite sistema di messaggistica, la formazione e l’integrità della prova digitale, l’omesso confronto con i richiami giurisprudenziali in tema di instradamento e cooperazione internazionale tramite rogatoria. La questione centrale concerne la riconducibilità delle doglianze all’errore di fatto ovvero all’errore di valutazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in relazione al rimedio straordinario esperito. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’errore di fatto presuppone una falsa percezione delle risultanze processuali, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento delle stesse, restando inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio.
La Corte ha quindi osservato che i tre profili dell’unico motivo riguardano proprio un asserito errore di valutazione circa l’utilizzabilità di dati intercettivi, riconducibile all’interpretazione degli atti processuali e alla pretesa violazione di un principio di diritto. La sentenza impugnata con il rimedio straordinario aveva valutato la giurisprudenza richiamata dalla difesa, ritenendola non applicabile al caso concreto.
In particolare, quanto all’inutilizzabilità delle intercettazioni e alla necessità della rogatoria internazionale, la Corte ha rilevato che la sentenza di legittimità aveva fondato il proprio accertamento sul presupposto fattuale che lo scambio della messaggistica mediante il sistema protetto sia avvenuto in Italia, indipendentemente dall’intelligibilità dei contenuti. Non rileva che, in fase successiva, per decriptare i dati identificativi associati ai codici di messaggistica sia stato necessario ricorrere alla collaborazione del sistema operativo con sede all’estero.
La Corte ha inoltre ricondotto alla medesima area dell’apprezzamento ogni altro aspetto attinente alla regolarità dell’acquisizione della prova, sottoposto all’esame della cassazione e risolto sul piano valutativo. Gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, anche se risoltisi in un travisamento del fatto, devono essere fatti valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.