Restituzione degli atti al PM per vizio di forma non è abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 3829 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero per il rispetto delle forme previste per il deposito della richiesta di archiviazione non è affetto da abnormità e non è pertanto ricorribile per cassazione. In deroga alla tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo se l’atto presenti un vizio che lo renda avulso dall’ordinamento processuale, sul piano strutturale, o che determini una stasi insuperabile del procedimento, sul piano funzionale. La restituzione degli atti per un vizio formale non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta, così dando nuovo impulso alle attività processuali.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il GIP dello stesso Tribunale aveva restituito gli atti al pubblico ministero, ravvisando un vizio nelle modalità di deposito della richiesta di archiviazione. La questione nasce dal passaggio dal processo cartaceo a quello telematico e dal presunto malfunzionamento del sistema informatico, accertato con provvedimento dell’8 aprile 2024 del Procuratore della Repubblica.

Il ricorrente ritiene il provvedimento impugnabile per cassazione in quanto affetto da abnormità. Il tema del funzionamento del sistema informatico, però, resta estraneo al thema decidendum: la Corte è chiamata innanzitutto a verificare l’impugnabilità del provvedimento da parte del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso un provvedimento per cui la legge processuale non prevede alcun gravame è ammissibile solo se l’atto sia affetto da abnormità, poiché in tal caso il ricorso per cassazione costituisce l’unico rimedio. Il provvedimento dell’8 aprile 2024 con cui il Procuratore accertò il malfunzionamento, pur incidendo sulla gestione degli affari giudiziari, ha natura di atto amministrativo a funzione organizzativa, la cui sindacabilità compete agli organi della giustizia amministrativa.

Quanto alla nozione di abnormità, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: è abnorme l’atto che, per singolarità del contenuto, risulti avulso dall’ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite. L’abnormità integra sempre uno sviamento della funzione giurisdizionale, che non risponde più al modello legale. Sul punto sono richiamate Sez. U n. 25957 del 26.03.2009, Toni, Sez. U n. 17 del 10.12.1997, Di Battista, Sez. U n. 26 del 24.11.1999, Magnani, Sez. U n. 33 del 22.11.2000, Boniotti e Sez. U n. 5307 del 20.12.2007, Battistella.

L’abnormità può essere strutturale, quando l’atto si pone fuori dal sistema organico della legge processuale, o funzionale, quando determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. All’interno dell’abnormità strutturale si distinguono la carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto. Resta escluso che l’abnormità possa invocarsi per atti illegittimi, affetti solo da nullità o comunque non condivisi, perché ciò eluderebbe il regime di tassatività dei mezzi di impugnazione. In tal senso la Corte richiama Sez. U n. 37502 del 28.04.2022, Scarlini e Sez. U n. 20569 del 18.01.2018, Ksouri.

Applicando tali principi, il provvedimento impugnato non è abnorme. Sotto il profilo strutturale, la restituzione degli atti al pubblico ministero è provvedimento interlocutorio, privo di delibazione sul merito, incentrato sulla verifica delle forme: non è avulso dal sistema, essendo previsto dagli artt. 410 e 411 cod. proc. pen. È stata esclusa l’abnormità in ipotesi analoghe (Sez. 5 n. 3457 del 26.10.2022, Sez. 3 n. 28000 del 16.03.2021, Li). Né rileva l’uso improprio del termine “inammissibilità” nel dispositivo, che non incide sul provvedimento di restituzione di fatto adottato.

Quanto al profilo funzionale, la decisione non determina una stasi insuperabile: la restituzione non esclude il rinnovo della richiesta di archiviazione, che dà nuovo impulso alle attività processuali. Il malfunzionamento attestato, del resto, ebbe carattere temporaneo. La stasi rilevante si produce solo quando il processo non possa proseguire se non mediante un atto nullo del pubblico ministero (Sez. U n. 10728 del 16.12.2021, Fenucci). Neppure l’art. 107-bis disp. att. c.p.p. e il comma 4 dell’art. 415 cod. proc. pen., che impongono la trattazione cumulativa delle denunce contro ignoti, precludono al PM di reiterare la richiesta. Una richiesta eventualmente tardiva rispetto al termine di chiusura delle indagini non determina alcuna nullità, né della stessa né degli atti successivi, ben potendo il PM reiterarla in caso di rigetto (Sez. 3 n. 41612 del 29.05.2019, Saquella; Sez. 6 n. 20742 del 27.03.2012, Corea). Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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