Ricorso ex art. 348-ter richiede menzione dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. II n. 19526 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., l’atto di appello dichiarato inammissibile e la relativa ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso deve contenere l’espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità. Tale onere è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente ed è funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto a verificare la mancata formazione di un giudicato interno. Esso pertanto non contrasta con l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
Due ricorrenti, di cui uno nella qualità di garante, adivano il Tribunale di Alessandria chiedendo l’accertamento dell’intervenuta risoluzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un’autovettura. Deducevano che l’acquirente aveva aderito a una polizza collettiva collegata al finanziamento, che l’autovettura era stata coinvolta in un grave incidente con danni tali da renderne antieconomica la riparazione e che la compagnia assicuratrice aveva escluso la copertura invocando una clausola sulle condizioni generali di assicurazione.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che il giudizio si svolgeva nei confronti della società finanziaria e non della compagnia di assicurazione, non citata, e qualificando il collegamento tra i due contratti come funzionale unilaterale. La Corte d’Appello di Torino dichiarava poi inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 348-bis e ter cod. proc. civ. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i cinque motivi, tutti volti a censurare la sentenza di primo grado sotto diversi profili, tra cui la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’esclusione del collegamento negoziale bilaterale, un preteso vizio di ultrapetizione, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in tema di art. 1453 cod. civ. e il governo delle spese.
Il Collegio non entra nel merito di tali censure, perché rileva un’assorbente questione di ammissibilità. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. e, in tale ipotesi, l’atto di appello dichiarato inammissibile e l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità. Ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è pertanto necessario che il ricorso menzioni espressamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità.
La Corte richiama un indirizzo giurisprudenziale consolidato, richiamando in particolare Cass. Sez. II, ordinanza n. 13602 del 2024 e Cass. Sez. I, ordinanza n. 27703 del 03.12.2020, oltre ad altre pronunce conformi, secondo cui la predetta indicazione serve a evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni già sottoposte al giudice del gravame.
Viene inoltre precisato che il ricorso avverso la sentenza di primo grado può essere proposto nei limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 cod. proc. civ., restando esclusa la deducibilità del vizio di motivazione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 23320/2018, nonché Cass. n. 2784/2015 e Cass. n. 21369/2020, e un’interpretazione di sistema di Cass. n. 26936/2016, che esclude il contrasto dell’onere con l’art. 6 CEDU.
Applicando tali principi, il ricorso viene dichiarato inammissibile: dal suo contenuto non si evince quali siano stati i motivi di appello proposti, né si desume per esteso il contenuto dell’ordinanza di inammissibilità, essendosi richiamato il solo dispositivo. I ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di legittimità e sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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