Prova della titolarità attiva del credito e oneri del compratore per vizi (Cass. civ. Sez. II n. 19529 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore costituisce mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che la contumacia o la tardiva costituzione valgano come non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori. Grava sull’attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, e dunque di esserne titolare. Le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo ante causam non sono vincolanti per il giudice di merito, che può discostarsene purché ne espliciti le ragioni; nella vendita, il compratore che agisce per vizi è gravato dell’onere di provarne l’esistenza.
Il Fatto
Una società fornitrice di contenitori in banda stagnata aveva intimato precetti e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una ditta individuale, per corrispettivi di forniture asseritamente impagate. La ditta propose opposizioni a ciascuna intimazione e al decreto, contestando il titolo e deducendo i vizi della merce, con successiva domanda risarcitoria. Riuniti i giudizi, il Tribunale accolse le opposizioni e revocò il monitorio, disattendendo la domanda risarcitoria.
Dopo una complessa vicenda processuale, segnata da interruzione, riassunzioni e plurimi giudizi di rinvio, la società che si assumeva successore della ditta originaria riassunse il processo. La questione decisiva è quindi duplice: se tale società avesse provato la propria titolarità attiva del credito e se i vizi fossero dimostrati.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso e conferma la pronuncia di rinvio. Quanto alla titolarità attiva, ricorda che le contestazioni del convenuto sulla titolarità del rapporto sono mere difese, proponibili in ogni fase, e che nessun giudicato si era formato, essendo stata l’eccezione prontamente avanzata in appello. È invece onere dell’attore dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, compreso l’esserne titolare.
Nel merito probatorio, la Corte rileva che il giudice di appello ha valutato il verbale assembleare contenente la delibera di aumento del capitale mediante conferimento d’azienda, reputandolo insufficiente. Non risulta provata la coincidenza tra la ditta conferente e la ditta originaria, destinataria delle fatture; né è documentato se si trattasse di cessione d’azienda in senso proprio o di mero conferimento di beni strumentali.
La ricorrente invoca gli artt. 2555 e ss. c.c., ma la Corte ribadisce che la vendita d’azienda presuppone la cessione di un complesso organico funzionalmente idoneo all’esercizio dell’impresa. Il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che dal verbale emergesse tale trasferimento. Le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione.
Quanto all’accertamento tecnico preventivo, la Corte nega che le sue risultanze siano vincolanti. I procedimenti di istruzione preventiva hanno carattere cautelare e conservativo; le prove acquisite sono equiparate a quelle assunte in giudizio, ma il giudice può disporne la rinnovazione e la parte può offrire prove diverse. Come per la consulenza tecnica, il giudice può disattendere le risultanze tecniche mediante valutazione critica motivata, secondo il principio judex peritus peritorum.
Nella specie il giudice di appello ha congruamente motivato il discostamento: la verifica riguardava solo una parte delle forniture, mancava la prova che l’ossidazione dipendesse dalla banda stagnata e non dalle modalità di inscatolamento, e l’obbligo del fornitore era limitato alla sostituzione della merce. Inoltre, nella garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., il compratore che agisce ai sensi dell’art. 1492 c.c. deve provare l’esistenza dei vizi, prova qui non offerta. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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