Revocazione, la cancellazione del difensore non interrompe il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 22136 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza, previa comunicazione dell’ordinanza di differimento alla parte, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio. Ove la parte, ricevuta la comunicazione, rimanga inerte e non nomini un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, comma 2, cod. proc. civ. L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non sia stato punto controverso oggetto della sentenza impugnata. Non ricorre revocazione quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, ricadente su punto controverso.
Il Fatto
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. davanti alla CTR della Campania avverso la sentenza n. 79/2015 della stessa Commissione. Questa, in parziale accoglimento del gravame erariale, aveva accertato maggiori redditi per ricavi professionali e redditi da lavoro dipendente, confermando in parte l’avviso di accertamento per il 2008 emesso dall’Agenzia delle entrate.
La CTR, con la sentenza impugnata, ha rigettato la revocazione ritenendo che il contribuente non avesse denunciato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, ma avesse censurato errori nella valutazione delle prove. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio i due difensori hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale; con ordinanza interlocutoria è stato disposto rinvio a nuovo ruolo con notifica al ricorrente per la nomina di un nuovo difensore.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che alla notifica dell’ordinanza interlocutoria, effettuata sia alla parte personalmente sia presso il domicilio eletto, non ha fatto seguito la costituzione di altro difensore. La cancellazione del difensore non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, ma consente il rinvio ad altra udienza per garantire la possibilità di nominare un nuovo difensore, incidendo tale evento sul diritto di difesa e sul contraddittorio, inviolabili anche nel giudizio di cassazione. Rimasta inerte la parte, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti dell’art. 377, comma 2, cod. proc. civ.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza sul tema: l’errore percettivo consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti, qualora il fatto non sia stato punto controverso oggetto della sentenza impugnata. Non ricorre quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio ricadenti su punto controverso.
Il ricorrente considera errore percettivo quello che, al più, sarebbe un errore di valutazione della prova, tanto da richiamare l’art. 115 cod. proc. civ. per avvalorare la supposta incontrovertibilità dei fatti. La questione non riguarda la percezione di un dato della realtà oggettiva, ma l’applicazione di una norma nell’apprezzamento di una prova. La Corte osserva che, nel processo tributario, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo.
Il secondo motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato. È inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. Deve escludersi la ricorrenza dei presupposti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguardando tale mezzo un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali. Le circostanze dedotte sono prive dei requisiti della revocazione: le erronee indicazioni sull’imputazione dei maggiori redditi non hanno carattere di essenzialità e decisività, e la questione relativa ai mod. 770 attiene alla valutazione delle prove, costituendo punto controverso.
Quanto all’omessa motivazione sull’istanza di sospensione dei termini ex art. 398, comma 4, cod. proc. civ., si tratta di questione processuale inammissibile. Il provvedimento di rigetto ha natura ordinatoria e non incide sulla pronuncia in ordine alla domanda di revocazione; nel rigetto è implicito il riconoscimento della manifesta infondatezza della revocazione. Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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