Ricorso all’Arbitro Assicurativo contro l’impresa sbagliata: inammissibile per difetto di legittimazione passiva (Arbitro Assicurativo 334/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 334 del 13 maggio 2026 (riunione del 16 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Stella.
Il principio
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo la domanda va proposta nei confronti dell’impresa che ha effettivamente emesso la polizza e negato la prestazione: il ricorso diretto contro un’impresa che non è parte del contratto assicurativo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva. È altresì inammissibile la domanda proposta nei confronti dell’intermediario in assenza della prova della previa presentazione del reclamo a quest’ultimo (artt. 8 e 9 del d.m. n. 215/2024).
Il fatto
La ricorrente aveva sottoscritto, il 3 giugno 2024, una polizza CPI (Credit Protection Insurance) abbinata a un finanziamento, con copertura, tra l’altro, del rischio di invalidità totale e permanente. Già affetta da fibromialgia con ridotta capacità lavorativa, nel corso del 2025 sviluppava una patologia oncologica, a seguito della quale la competente Commissione Medica le riconosceva, il 30 luglio 2025, uno stato di invalidità totale permanente. Attivata la copertura, l’impresa emittente negava l’indennizzo, assumendo l’anteriorità di un accertamento di invalidità e dichiarazioni inesatte o reticenti nel questionario medico, con riserva di impugnare il contratto ex art. 1892 cod. civ.
La ricorrente, però, proponeva ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti di un’impresa diversa da quella che aveva emesso la polizza e negato la copertura, e formulava domande anche verso l’intermediario (una banca iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari).
La motivazione
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La domanda nei confronti dell’intermediario è inammissibile per mancata allegazione della prova della presentazione del reclamo nei suoi confronti, in base al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del d.m. n. 215/2024.
La domanda nei confronti dell’impresa convenuta è inammissibile per difetto di legittimazione passiva: dalla documentazione prodotta risulta chiaramente che il contratto di assicurazione è intercorso esclusivamente tra la ricorrente e un’altra impresa, mai avendo la convenuta rivestito la qualità di parte del rapporto assicurativo. La ricorrente avrebbe pertanto dovuto indirizzare le proprie doglianze e domande nei confronti dell’impresa che ha effettivamente emesso la polizza. Il merito del diniego — fondato su asserite reticenze nel questionario e sull’anteriorità dell’invalidità — resta perciò impregiudicato.
Implicazioni pratiche
La decisione è un promemoria procedurale per chi adisce l’Arbitro Assicurativo. Il ricorso va proposto contro l’impresa che ha emesso la polizza e negato la prestazione: agire nei confronti di un’impresa estranea al contratto conduce all’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, con perdita di tempo e necessità di riproporre correttamente l’azione. Prima di ricorrere è quindi essenziale individuare con precisione, nella documentazione contrattuale, chi sia l’assicuratore emittente — spesso non coincidente con la banca o l’intermediario che ha collocato la polizza.
Sul fronte dell’intermediario, la domanda richiede la prova della previa presentazione del reclamo a quest’ultimo (artt. 8-9 d.m. n. 215/2024); in mancanza, è inammissibile. In sintesi, un errore nell’individuazione del legittimato passivo o nel rispetto delle condizioni di procedibilità chiude il procedimento in rito, a prescindere dalla fondatezza nel merito: un rischio concreto soprattutto nelle polizze abbinate a mutui e finanziamenti, dove i ruoli di banca, intermediario e impresa emittente vanno tenuti distinti.
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