Cessazione della materia del contendere davanti all’Arbitro Assicurativo: niente rimborso del contributo di 20 euro (Arbitro Assicurativo 336/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 336 del 13 maggio 2026 (riunione del 16 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.
Il principio
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Assicurativo, ove l’impresa soddisfi integralmente le richieste economiche del ricorrente dopo la presentazione del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il contributo di 20 euro versato per l’avvio della procedura è rimborsabile solo in caso di accoglimento, totale o parziale, del ricorso (art. 1 del d.m. 31 agosto 2021): poiché la cessazione della materia del contendere non costituisce accoglimento e al procedimento non si applicano le regole del codice di rito sulla soccombenza virtuale, è esclusa la possibilità di subordinare la declaratoria di cessazione al rimborso di tale contributo. È inoltre ammissibile il ricorso che rinvia al reclamo per l’esposizione dei fatti, purché il petitum e la causa petendi siano individuabili dall’esame complessivo della documentazione.
Il fatto
Al ricorrente ignoti danneggiavano il bloccasterzo del motoveicolo (4 novembre 2025). Non potendo movimentare il mezzo, attivava la garanzia accessoria di assistenza stradale della propria polizza per l’intervento del carro attrezzi; il personale dell’impresa negava l’attivazione, qualificando il guasto come atto vandalico non coperto — pur non essendo tale esclusione prevista dalle condizioni contrattuali. Il ricorrente pagava così di tasca propria il servizio, per 268,40 euro. Il giorno successivo l’impresa riconosceva l’errore del proprio personale e la sussistenza della copertura.
Presentato ricorso all’Arbitro Assicurativo (20 gennaio 2026, ricevuto dall’impresa il 4 febbraio), l’impresa rimborsava i 268,40 euro (accordo del 30 gennaio, pagamento del 10 febbraio). Il ricorrente, confermata la ricezione dell’importo, chiedeva tuttavia la condanna dell’impresa al rimborso dei 20 euro versati per l’avvio della procedura.
La motivazione
Il Collegio premette l’ammissibilità del ricorso che rinvia al reclamo per l’esposizione dei fatti, essendo petitum e causa petendi individuabili dall’esame complessivo della documentazione in atti (Cass. 3911/2001). Nel merito, avendo l’impresa integralmente soddisfatto la pretesa economica, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto al contributo di 20 euro, esso è rimborsabile solo in caso di accoglimento, totale o parziale, del ricorso (art. 1, comma 1, del d.m. 31 agosto 2021). La cessazione della materia del contendere non costituisce accoglimento del ricorso, e al procedimento dinanzi all’Arbitro non si applicano le regole del codice di rito ordinario sulla soccombenza virtuale. Ne discende l’esclusione di una cessazione “condizionata”: la declaratoria va pronunciata a prescindere dal fatto che il rimborso dei 20 euro sia stato offerto o meno, sicché tale contributo non spetta al ricorrente.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante quando l’impresa paga a procedura già avviata. Se la pretesa viene integralmente soddisfatta dopo il ricorso, il procedimento si chiude con la cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sul merito. E, a differenza del processo civile, davanti all’Arbitro non opera la soccombenza virtuale: il contributo di 20 euro si rimborsa solo se il ricorso è accolto, non quando l’impresa adempie spontaneamente. Il consumatore che vede soddisfatta la richiesta in corso di procedura non recupera dunque quei 20 euro.
Sul piano sostanziale, la vicenda ricorda che l’assistenza stradale non può essere negata sulla base di esclusioni non previste dal contratto: qualificare unilateralmente un danno come “atto vandalico” non coperto, in assenza di apposita clausola, è illegittimo — come del resto riconosciuto dalla stessa impresa. Il consiglio operativo è duplice: contestare i dinieghi fondati su esclusioni non contrattuali, ma anche valutare se un sollecito o un reclamo ben documentato possano ottenere l’adempimento prima di adire l’Arbitro, così da non lasciare a proprio carico il contributo non recuperabile in caso di pagamento spontaneo.
Provvedimento integrale: scarica il PDF