Le clausole di delimitazione del rischio non sono vessatorie e non richiedono specifica approvazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15879 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole di polizza che si limitano a delimitare l’oggetto del contratto assicurativo, escludendo la garanzia per determinate tipologie di danni, non integrano un esonero dalla responsabilità e non hanno natura vessatoria. Pertanto, non richiedono la specifica approvazione per iscritto prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. La distinzione tra clausole di delimitazione del rischio e clausole limitative della responsabilità va operata avuto riguardo alla sostanza, non alla mera formulazione letterale. In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la previsione che subordina l’indennizzo alla circostanza che i danni siano avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni di strutture costituisce delimitazione dell’oggetto del contratto. In caso di doppia conforme in facto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società, titolare di un esercizio commerciale, convenne in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo dei danni subiti a seguito dell’allagamento dei locali, verificatosi tra il 20 e il 26 ottobre 2011 a causa di abbondanti precipitazioni. La società sosteneva che l’acqua fosse penetrata dall’interno per tracimazione, mentre la compagnia eccepiva che la polizza escludeva la garanzia per i danni da infiltrazioni, non essendo state riscontrate rotture o brecce nelle strutture.
Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo non dimostrato che i danni derivassero da rotture o brecce. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la vessatorietà delle clausole limitative e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla presunta vessatorietà delle clausole, ha chiarito che la clausola “delimitazioni di garanzia” non attiene a un esonero da responsabilità, ma concerne la sola delimitazione del rischio assicurato in caso di eventi atmosferici. Tale clausola incide sull’oggetto stesso del contratto, individuando l’ambito del rischio coperto, e non necessita pertanto di specifica approvazione per iscritto.||DSML||
La Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 15598/2019, secondo cui occorre distinguere tra clausole che delimitano l’oggetto del contratto e clausole che limitano la responsabilità. Ha precisato che la valutazione va compiuta avuto riguardo all’impatto concreto delle pattuizioni sugli obblighi principali, e nel caso di specie la previsione che subordina l’indennizzo alla verificazione di danni da rotture o brecce costituisce una tipica delimitazione del rischio, non vessatoria.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato la doppia conforme in facto, essendo entrambi i giudici di merito pervenuti a una ricostruzione analoga degli accadimenti. Ha pertanto dichiarato inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto preclusa in sede di legittimità quando la sentenza d’appello concorda con quella di primo grado sull’accertamento dei fatti.
Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari