Ricorso apparente e diniego di attenuanti generiche e lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 32494 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, il ricorso per cassazione che riproponga le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l’atto di appello e puntualmente affrontate e disattese dal giudice di secondo grado, omettendo così la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. L’attenuante della lieve entità del fatto non è configurabile quando la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato ovvero agli ulteriori elementi della condotta, da apprezzarsi complessivamente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per una rapina commessa in orario notturno, da più persone riunite e con l’uso di un’arma. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25.11.2025, ha confermato la decisione di primo grado, escludendo sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia l’attenuante della lieve entità del fatto.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo e il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità in materia di rapina. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo e il secondo motivo reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l’atto di appello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale. Le censure vanno perciò ritenute non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come richiesto dal consolidato insegnamento di Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019.

Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha congruamente escluso la sussistenza di elementi giustificativi del riconoscimento delle attenuanti generiche. Sotto il profilo oggettivo ha evidenziato come le modalità della condotta — rapina notturna, da più persone riunite e con uso di arma — fossero sintomatiche di significativa gravità. Sotto il profilo soggettivo ha dato atto della negativa personalità del ricorrente, emergente dai plurimi precedenti penali definitivi per reati specifici.

Tale valutazione è in linea con il principio, richiamato dalla Corte, per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, secondo Sez. 3, n. 2233 del 17.06.2021. Il motivo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha congruamente escluso la configurabilità dell’attenuante della lieve entità del fatto, rilevando come la relativa valutazione richieda un apprezzamento complessivo che tenga conto, oltre che del valore del bene sottratto, anche della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze della condotta. È il principio affermato da Sez. 2, n. 47610 del 22.10.2024, secondo cui l’attenuante non è configurabile quando la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato ovvero a tali ulteriori elementi. La Corte d’appello ha richiamato gli stessi elementi già esaminati per il primo motivo, attinenti all’offensività in concreto del fatto e alle circostanze dell’azione, ulteriormente confermando la natura reiterativa della censura.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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