La qualifica di pubblico ufficiale del medico di guardia in carcere (Cass. pen. Sez. 6 n. 4193 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il medico di guardia in servizio presso un istituto penitenziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen., in quanto, essendo addetto all’assistenza e alla cura della salute delle persone detenute, concorre alla realizzazione delle finalità proprie della casa circondariale. Tale qualifica prescinde dalla natura del rapporto di lavoro, sia esso di dipendenza pubblica o di collaborazione autonoma convenzionata, e va riconosciuta sulla base del criterio oggettivo-funzionale dell’attività concretamente esercitata, che si estrinseca in poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente considerati.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. per aver offeso l’onore del medico di turno in servizio presso la casa circondariale, alla presenza di altri detenuti. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualifica soggettiva della persona offesa.
Secondo la difesa, il medico di guardia penitenziario, essendo un libero professionista convenzionato, sarebbe qualificabile come incaricato di pubblico servizio, assumendo la veste di pubblico ufficiale solo nello svolgimento di attività certificativa, ex art. 357 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la nozione oggettivo-funzionale di pubblico ufficiale introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha superato il criterio del rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione. La qualifica va attribuita in base al regime giuridico dell’attività concretamente esercitata, dovendosi verificare se essa sia disciplinata da norme di diritto pubblico.
Richiamando le Sezioni Unite n. 10086 del 1998, Citaristi, la Corte ha precisato che la distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio si fonda sulla presenza o sull’assenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, quali i poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, che possono essere esercitati anche da soggetti privati, indipendentemente da formalì investiture.
La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 7958 del 1992, Delogu, secondo cui il medico che svolge attività libero-professionale in regime di convenzione è pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle pubbliche funzioni esercitate dall’azienda sanitaria tramite la struttura convenzionata. Tale principio è stato ribadito per la guardia medica e per la guardia medica turistica, come emerge dalle sentenze Sez. 6 n. 35836 del 2007, Sez. 6 n. 29788 del 2017 e Sez. 6 n. 12156 del 2024.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione impugnata, osservando che il medico di guardia presso la casa circondariale, essendo preposto alla tutela della salute dei detenuti, concorre alle finalità istituzionali dell’istituto, perseguibili sia tramite personale dipendente sia mediante rapporti di lavoro autonomo. Ha infine richiamato la Sez. 5 n. 10443 del 2011, che ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al direttore sanitario di una casa circondariale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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