Ricorso inammissibile se non censura la motivazione del giudice d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 169 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., devono intendersi esposte alla pubblica fede per necessità e consuetudine anche le cose temporaneamente lasciate dalla vittima in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo. L’indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di pagamento da parte di chi non ne sia titolare integra il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen., indipendentemente dall’effettivo conseguimento del profitto o dal verificarsi del danno, non essendo richiesto che la transazione giunga a buon fine.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 19.03.2024, per una serie di reati contro il patrimonio e per l’indebita utilizzazione di una carta di pagamento. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo contestava la sussistenza della circostanza aggravante della cosa esposta alla pubblica fede in relazione a più capi di imputazione; il secondo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 493-ter cod. pen., sostenendo l’inidoneità dell’azione e la conseguente applicabilità dell’art. 49 cod. pen. o, in subordine, della forma tentata del reato.
La difesa ha depositato memoria insistendo sui medesimi motivi, con nuovi argomenti. La questione giunge davanti alla Sezione VII della Suprema Corte per la valutazione della fondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, riproposto in memoria, è ritenuto privo di specificità e reiterativo: non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello, che aveva ritenuto la presenza del portafogli nello zaino lasciato nella saletta dello stadio e degli oggetti all’interno del furgone aziendale parcheggiato nello stadio idonea a integrare l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui devono ritenersi esposte alla pubblica fede, per necessità e consuetudine, anche le cose temporaneamente lasciate dalla vittima in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 – 01).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. La mancata conoscenza del codice PIN associato alla carta bancomat, come affermato dal giudice di appello, non assume rilevanza ai fini della configurazione del delitto contestato. Sul punto richiama il principio per cui l’indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109 – 01; Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 – 01).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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