Periculum nel sequestro preventivo per equivalente tra incapienza ed elementi di contesto (Cass. pen. Sez. 2 n. 3790 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in modo automatico dalla sola incapienza patrimoniale dell’indagato rispetto all’entità del profitto; tale elemento è, tuttavia, potenzialmente indiziante e deve essere valutato unitariamente agli altri elementi di contesto, quali le caratteristiche della condotta contestata e la personalità dell’indagato. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando ed in procedendo e i vizi di motivazione radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Velletri aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, eseguito “per equivalente” sulla somma di euro 11.101,06 depositati sul conto corrente dell’indagata, in relazione al reato di riciclaggio contestato in via provvisoria. Il Tribunale del riesame di Roma, adito in sede cautelare, annullava parzialmente il decreto genetico, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, fondato esclusivamente sull’accertata inferiorità del patrimonio dell’indagata rispetto all’entità del profitto lucrato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo l’ufficio requirente, la valutazione dell’incapienza patrimoniale sarebbe stata sufficiente a integrare il pericolo di dispersione, considerato anche il ruolo di persona dedita al riciclaggio e la condotta di occultamento della provvista, elementi che il Tribunale avrebbe illegittimamente trascurato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il perimetro del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari reali, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e successivamente sviluppato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione radicali, ossia quelli che rendono l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha osservato che il pubblico ministero aveva contestato non l’assenza, ma la «insufficienza» della motivazione in ordine al periculum. Il Tribunale aveva esplicitamente e motivatamente ritenuto che l’incapienza patrimoniale non fosse, da sola, sufficiente a integrare il pericolo cautelare. Poiché una motivazione comunque esistente non era stata oggetto di censure ammissibili, il ricorso è stato ritenuto infondato.
La Corte ha, nondimeno, precisato che l’incapienza patrimoniale dell’indagato costituisce un elemento potenzialmente indiziante della sussistenza del pericolo di dispersione del profitto, sebbene debba essere considerato unitariamente agli altri elementi di contesto e, segnatamente, alle caratteristiche della condotta per cui si procede e alla personalità dell’indagato. Tale precisazione interpreta e delimita l’affermazione secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo anticipatorio della confisca non può limitarsi a rilevare la mera inferiorità del patrimonio rispetto a quello confiscabile, in conformità con l’indirizzo espresso da Sez. 6 n. 45268 del 2024 in materia di confisca allargata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero, confermando l’ordinanza del Tribunale del riesame.
Nota della Redazione
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