Accoglimento del concordato con pena superiore determina carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 2 n. 5073 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con il quale l’imputato lamenti l’erronea dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di concordato in appello, qualora l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe, per il ricorrente, l’irrogazione di una pena superiore a quella già inflittagli con la sentenza impugnata. La carenza di interesse postula l’assenza di qualsiasi effetto favorevole derivante dall’ipotetico accoglimento del gravame, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 07/01/2025, il G.u.p. del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina impropria. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concordato tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., perché presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza; riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva poi rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato non ricevibile la richiesta congiunta di riduzione della pena di un sesto, presentata all’udienza dal pubblico ministero e dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente e il sostituto procuratore generale avevano concordato sull’applicazione di una pena rideterminata nella misura di un sesto in meno rispetto a quella irrogata in primo grado.
Muovendo da tale premessa, la Suprema Corte ha osservato che la riduzione di un sesto della pena di due anni e due mesi di reclusione ed € 800,00 di multa avrebbe comportato una pena rideterminata di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione ed € 667,00 di multa, in ogni caso superiore a quella, più favorevole, di un anno e otto mesi di reclusione ed € 600,00 di multa effettivamente irrogata dalla Corte d’appello.
Ne consegue che l’eventuale accoglimento del ricorso, riconoscendo l’ammissibilità del concordato, avrebbe determinato per l’imputato l’irrogazione di una pena più grave di quella già inflitta, con un effetto a lui sfavorevole e non già favorevole. La Corte ha pertanto escluso la sussistenza di un interesse concreto e attuale del ricorrente all’impugnazione, elemento indispensabile per la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna del ricorrente, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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