Motivazione apparente su oneri di urbanizzazione e stima analitica ricostruttiva (Cass. civ. Sez. I n. 21869 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione con il metodo analitico ricostruttivo, la sentenza d’appello che recepisce la stima del CTU senza spiegare quale sia la base di calcolo degli oneri di urbanizzazione da scomputare dal valore venale è affetta da motivazione solo apparente, e la relativa censura è deducibile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. Il consulente tecnico può attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti solo se le relative fonti sono indicate, così da consentire alle parti il controllo in contraddittorio; né rileva l’omessa allegazione dei dati che il giudice è tenuto a considerare d’ufficio. Resta invece questione di merito, non sindacabile, la condivisione della scelta estimativa sulla massima edificabilità dell’area, se non si deduce che quella soluzione era preclusa. La partecipazione del giudice ausiliario alla decisione d’appello non determina nullità per i giudizi definiti prima del completamento della riforma della magistratura onoraria.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni ricompresi nel piano degli insediamenti produttivi di una zona artigianale avevano domandato la determinazione della giusta indennità di espropriazione, occupazione e asservimento. La Corte d’appello di Firenze, in sede rescissoria dopo una prima cassazione con rinvio, aveva liquidato l’indennità in misura inferiore rispetto alla pronuncia precedente, accogliendo le conclusioni del nuovo CTU.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La società originariamente ricorrente nel primo giudizio non ha resistito; soltanto gli eredi di un comproprietario e un altro controricorrente si sono difesi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono la composizione del collegio. La Corte rileva che la questione di legittimità costituzionale è già stata decisa con la sentenza n. 41/2021, che ha dichiarato illegittime le norme istitutive del giudice ausiliario di appello, ma ha fissato al 31 ottobre 2025 — termine dell’art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017 — il limite della temporanea tollerabilità costituzionale. La sentenza impugnata, pubblicata nel dicembre 2019, non è quindi viziata. Quanto al giudizio di rinvio, esso costituisce un giudizio chiuso, in cui viene meno la ratio del divieto di assegnazione del giudice onorario al procedimento di unico grado.
Il terzo motivo è fondato. La modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si converte in violazione di legge, per omessa motivazione o contraddittorietà irriducibile. Il dictum del rinvio imponeva di considerare il costo complessivo degli oneri di urbanizzazione, ma non ne aveva indicato il criterio di quantificazione. La Corte d’appello ha recepito la stima del CTU senza spiegare come sia pervenuta a quella determinazione.
Il quarto motivo è solo in parte fondato. È inammissibile la doglianza sulla supposta edificabilità a due piani dei capannoni, perché il Comune non ha dedotto che tale configurazione fosse vietata, ma solo contestato la scelta estimativa: censura di merito. È invece fondata la censura sulle fonti informative del CTU. Il consulente può attingere notizie esterne solo indicandone le fonti, onde consentire il contraddittorio; il giudice di merito ha richiamato fonti non specificate, rendendo non verificabile la stima.
La Corte accoglie il terzo motivo e in parte il quarto, respinge il primo e il secondo, assorbe il quinto e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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