Inammissibile il ricorso generico che non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35152 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non individui specifiche fratture logiche della motivazione impugnata, limitandosi a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto, è inammissibile per difetto di specificità. L’onere di enunciazione e argomentazione dei rilievi critici è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione gravata sono state esposte. Nel giudizio di legittimità è riservato a questa Corte il solo controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., restando esclusa ogni rivalutazione del merito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Catania che, dopo l’assoluzione dal delitto di ricettazione contestato al capo A, aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967 e all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscendo la continuazione e applicando la diminuente per il rito abbreviato.

Il condannato propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale senza argomentazioni valide, essendosi limitata a richiamare motivi giudiziari pregressi e trascurando il fatto-reato e la personalità del reo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché formulato in termini generici e meramente assertivi, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, secondo cui il gravame è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte rileva che il giudice di appello ha svolto una motivazione puntuale e non manifestamente illogica. Ha escluso la riconducibilità del fatto alla ipotesi di lieve entità valorizzando non il solo dato ponderale, ma la complessiva gravità della condotta: la disponibilità di sostanze di diversa tipologia, l’elevata quantità di cocaina, la purezza delle sostanze, la presenza di materiale per il confezionamento, il collegamento con un circuito di distribuzione non riducibile allo spaccio di minima dimensione e il tentativo di disfarsi dei borsoni contenenti lo stupefacente. Ha inoltre richiamato, in modo coerente, il rinvenimento del materiale esplodente detenuto.

Le censure del ricorrente non individuano specifiche fratture logiche della motivazione, ma sollecitano una diversa lettura degli indici di gravità del fatto e della personalità dell’imputato. Una simile prospettazione è estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita una rivalutazione del merito, essendo riservato alla Corte il solo controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.

La motivazione è congrua anche quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, escludendo che potessero assumere valore decisivo lo stato di incensuratezza, la scelta del rito abbreviato, già remunerata dalla diminuente legale, e le dichiarazioni dell’imputato, ritenute incompatibili con una effettiva ammissione di responsabilità. Ha inoltre giustificato la pena base e l’aumento per la continuazione mediante il richiamo alla quantità e qualità delle sostanze, alla capacità organizzativa desunta dalle modalità del fatto e alla pericolosità del materiale esplodente detenuto. La censura non si confronta in alcun modo con tale apparato argomentativo.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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