Concorso nel reato e intesa estemporanea nell’aggressione collettiva (Cass. pen. Sez. I n. 35888 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, non è necessario un previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. Anche la sola presenza sul luogo dell’esecuzione può integrare una forma di compartecipazione ideale, quando palesi chiara adesione e incitamento alla condotta dell’esecutore materiale. Nella aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente condotta dei correi, ciascun aggressore risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima, anche di quelle non causate direttamente dalla sua azione materiale. La circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. esige, per la parte che interessa, che la riparazione del danno sia integrale e avvenga prima del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale aveva giudicato tre imputati, in concorso tra loro e con un minorenne, per un duplice tentato omicidio aggravato e continuato e per porto ingiustificato di più coltelli, fatti commessi in Pescara il 4 gennaio 2018. Il primo giudice aveva assolto gli imputati da alcune condotte per non aver commesso il fatto e condannato gli altri per le residue, con pene diverse.
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la pronuncia, dichiarando estinto per prescrizione il reato di porto di coltelli, riconoscendo a tutti le circostanze attenuanti generiche e rideterminando le pene. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea ricostruzione della dinamica del fatto, il vizio di motivazione, la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dai giudici e il mancato riconoscimento della attenuante della riparazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla posizione di uno degli imputati, condannato per il tentato omicidio di una delle persone offese. I giudici di merito avevano accertato che tutti gli imputati avevano partecipato all’aggressione, anche se a vibrare le pugnalate era stato uno solo di essi. Il ricorrente sosteneva di essersi limitato a una condotta inerte, priva di incidenza causale.
La Corte respinge la doglianza richiamando il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso, non occorre un previo concerto: è sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, purché traduca in un supporto causalmente efficiente (Sez. I n. 28794 del 15.02.2019). Anche la presenza sul luogo dell’esecuzione può integrare una compartecipazione ideale, quando palesi chiara adesione e incitamento alla condotta dell’esecutore materiale (Sez. I n. 24501 del 09.04.2025).
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni, la Corte ribadisce che le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012). Nella aggressione collettiva ciascun aggressore risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima (Sez. V n. 35274 del 14.07.2022). La Corte rileva inoltre l’inammissibilità dei motivi che deducono il travisamento probatorio senza integrale trascrizione degli atti (Sez. II n. 20677 del 11.04.2017).
Sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la Corte osserva che essa esige la riparazione integrale del danno e la sua effettuazione prima del giudizio (Sez. II n. 46758 del 24.11.2021). Il versamento di una somma ritenuta esigua rispetto alle lesioni non integra l’attenuante, poiché la valutazione della corrispondenza tra importo e danno spetta al giudice, che può disattendere la dichiarazione satisfattiva della parte danneggiata (Sez. II n. 51192 del 13.11.2019).
Infine, la Corte esclude la contraddittorietà delle conclusioni di merito, che avevano assolto un imputato da uno dei tentati omicidi e condannato per l’altro: l’assoluzione non imponeva alla Corte territoriale di raggiungere un eguale epilogo per il fatto diverso, per malintese esigenze di simmetria logica. Per tutte queste ragioni i ricorsi sono rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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