Inammissibile il ricorso che non riproduce i motivi dell’appello dichiarato inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 8172 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che censuri, per difetto di specificità, la statuizione con cui il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. ha l’onere di indicare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione. Non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riprodurne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità. La radicale carenza di tale onere rende il motivo inammissibile ex art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. e preclude l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, essendo tale potere subordinato all’ammissibilità del motivo di censura.
Il Fatto
Una società ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato, in relazione a due rapporti di conto corrente, un proprio debito verso la banca. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame, dichiarandolo inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. per genericità dei motivi e, in via subordinata, infondato nel merito.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La banca, incorporante per fusione dell’istituto originario creditore, ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche profili relativi alla capacità processuale della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso le deduzioni svolte dalla controricorrente in memoria, fondate su mere visure camerali e ritenute prive di specificità. Ha inoltre riaffermato che al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive del processo, richiamando sul punto Sez. I n. 6642 del 2024, Sez. V n. 26452 del 2024 e Sez. I n. 2625 del 2018.
Passando al merito, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, quando il giudice d’appello adotta una statuizione di inammissibilità e poi inserisce argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnare tali argomentazioni. Sono richiamate Sez. Un. n. 3840 del 2007, Sez. III n. 17004 del 2015, Sez. I n. 11675 del 2020, Sez. III n. 27388 del 2022 e Sez. III n. 32447 del 2024. Ne deriva che il ricorrente, pur avendo correttamente impugnato la declaratoria di inammissibilità col primo motivo, non aveva l’onere di censurare le valutazioni di merito; i restanti motivi sono pertanto inammissibili per difetto di interesse.
Il primo motivo è però a sua volta inammissibile. La ricorrente si è limitata a sintetizzare in termini generici il contenuto del proprio appello, senza riprodurne i passaggi fondamentali né localizzarlo negli atti del giudizio. La Corte ribadisce che chi censura la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità deve riportare l’atto di appello nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, richiamando Sez. I n. 24048 del 2021, Sez. I n. 29495 del 2020 e Sez. V n. 22880 del 2017.
Tale carenza preclude l’esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità, subordinato all’ammissibilità del motivo (richiamate Sez. Un. n. 20181 del 2019, Sez. V n. 27368 del 2020, Sez. Un. n. 8077 del 2012 e Sez. I n. 15071 del 2012). Il principio di specificità va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, salvaguardando la funzione nomofilattica e il diritto di accesso al giudice. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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