Conti correnti bancari e azione di indebito a «conto aperto»: la chiusura sopravvenuta non rende inammissibile la domanda (Cass. civ. Sez. I n. 9418 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto, quando l’azione abbia ad oggetto versamenti di natura solutoria; in tal caso, tuttavia, egli ha diritto unicamente alla determinazione del saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Solo a conto chiuso, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti, l’azione di indebito può determinare l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. La sopravvenuta chiusura del conto in corso di giudizio non rende inammissibile la domanda di condanna al pagamento del saldo attivo, ma determina l’insorgenza dell’obbligo della banca di pagare il saldo emerso dagli accertamenti peritali. L’eccezione di prescrizione deve essere proposta in modo specifico e non può configurarsi in re ipsa.
Il Fatto
Una società, nel frattempo dichiarata fallita, convenne in giudizio la banca, deducendo l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e di altre voci di addebito su tre rapporti bancari. La società chiese l’accertamento dell’effettivo saldo dei conti e la condanna dell’istituto di credito al pagamento della differenza risultante a proprio favore. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, rideterminando il rapporto dare-avere tra le parti in una somma a credito della società, e dichiarò improcedibile la domanda riconvenzionale della banca. La Corte d’Appello rigettò l’appello dell’istituto di credito, che propose quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha escluso che la circostanza che i conti correnti fossero ancora aperti al momento della proposizione della domanda rendesse inammissibile la richiesta di condanna della banca al pagamento del saldo ricalcolato. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui l’azione di ripetizione dell’indebito è proponibile anche a conto aperto per le rimesse di natura solutoria, ma in questo caso l’oggetto è limitato alla determinazione del saldo purgato delle annotazioni illegittime. La sopravvenuta estinzione dei conti in corso di causa non costituisce ostacolo all’accoglimento della domanda, ma determina l’insorgenza dell’obbligo della banca di corrispondere il saldo attivo risultante dall’accertamento peritale, essendo venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti di cui all’art. 1823, comma 1, c.c.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione ambigua della censura, non comprendendosi se la ricorrente intendesse denunciare la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ovvero il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che peraltro deve avere ad oggetto fatti storici e non elementi probatori. Nel merito, la Corte ha comunque escluso che sussistesse l’onere, a carico del correntista, di allegare e provare la natura solutoria delle singole rimesse, essendo tale attività estranea all’azione di accertamento del saldo e di condanna al pagamento dello stesso, come articolata dalla società.
Quanto al terzo motivo, relativo all’eccezione di prescrizione decennale, la Corte ha rilevato che la statuizione di inammissibilità del motivo di appello avrebbe dovuto essere censurata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non attraverso la deduzione di violazioni di norme sostanziali o del vizio motivazionale. La decisione del giudice di merito è stata ritenuta comprensibile, essendosi basata sulla mancata presa di posizione della banca rispetto alle due ipotesi alternative prospettate dal consulente tecnico d’ufficio, l’una relativa all’assenza di fido e l’altra al fido illimitato, astrattamente idonee a determinare l’operare o meno della prescrizione. L’atteggiamento processuale poco chiaro della ricorrente rende inaccoglibile l’eccezione di prescrizione, che non può configurarsi in re ipsa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.