Nullità antitrust e anatocismo in fideiussione rilevabili d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. I n. 7360 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizione che i presupposti di fatto su cui si fonda siano già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, senza che possano ammettersi nuove prove funzionali a dimostrarli. Nel rito d’appello disciplinato dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostri l’evenienza della causa non imputabile. Il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, legge n. 147 del 2013, opera indipendentemente dall’adozione della delibera del CICR. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve verificare la sussistenza del credito al momento della decisione e, se il credito risulti ridotto, il decreto va integralmente revocato.
Il Fatto
Due fideiussori di una società avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su richiesta di un istituto di credito, per l’esposizione debitoria relativa a un conto corrente e a un portafoglio commerciale. Il Trib. Bologna aveva respinto l’opposizione e la App. Bologna, con sentenza del 2 novembre 2020, aveva rigettato il gravame.
I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Hanno resistito la società cessionaria dei crediti e la banca incorporante l’originaria ingiungente.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, investivano la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La Corte li ha dichiarati inammissibili: la sentenza d’appello si fondava su due rationes decidendi, e la prima — relativa al giudicato formatosi sull’implicita attribuzione di validità alla garanzia — non era stata impugnata. Tanto basta a rendere inammissibile la censura che investe l’altra.
Nel merito, la Corte ha confermato che la questione di nullità non poteva essere rilevata d’ufficio in appello. L’accertamento implicava un’indagine di fatto sulla corrispondenza tra l’intesa anticoncorrenziale documentata nel provvedimento della Banca d’Italia e le singole clausole contrattuali; ma quello scritto era stato prodotto tardivamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte ha richiamato il principio per cui il rilievo officioso della nullità presuppone che i presupposti di fatto siano già acquisiti nel rispetto delle preclusioni, non essendo ammissibili nuove prove.
La Corte ha inoltre escluso che il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia potesse ritenersi notorio, ribadendo l’interpretazione rigorosa della nozione di fatto di comune esperienza e la natura discrezionale del relativo potere del giudice.
Il terzo motivo è stato respinto: la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto opera anche quando l’estratto non sia stato trasmesso con raccomandata, purché portato a conoscenza del correntista o del fideiussore a sostegno della pretesa di pagamento.
Il quarto motivo è stato accolto nei sensi di cui in motivazione. La Corte ha affermato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa: la verifica va compiuta al momento della decisione, e la riduzione del credito va fatta valere in quel giudizio, non in una futura opposizione all’esecuzione. Il sesto motivo è stato parimenti accolto, con affermazione dell’operatività del divieto di anatocismo a prescindere dalla delibera del CICR.
Il quinto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili, l’ottavo assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
Nota della Redazione
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