Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specificità dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 8430 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il requisito della specificità dei motivi, sancito a pena di inammissibilità. Il ricorrente non ha soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Rientra nell’ipotesi di genericità non solo l’aspecificità dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Il ricorso che si limiti a denunciare il vizio, senza confrontarsi con le affermazioni del provvedimento censurato e senza spiegare le ragioni dell’asserita ingiustizia, incorre nel vizio di aspecificità che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 22/02/2024, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, era stata affermata la sua responsabilità penale e rideterminata la pena. La questione giunge davanti alla Corte suprema per la dedotta illegittimità della decisione impugnata sotto il profilo della motivazione e dei vizi argomentativi.
La Corte di cassazione è chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della specificità dei motivi, prima ancora di esaminare il merito delle censure.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che tra i requisiti del ricorso per cassazione rientra, a pena di inammissibilità, quello della specificità dei motivi. Il ricorrente deve non soltanto dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Su questo fondamento, i giudici di legittimità richiamano il principio secondo cui rientra nella genericità del ricorso non solo l’aspecificità dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all’inammissibilità.
Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (Sez. I n. 4521 del 20/01/2005 e Sez. I n. 39598 del 30/09/2004), dai quali desume che il requisito della specificità implica l’onere di spiegare le ragioni per le quali la decisione si ritiene ingiusta o contra legem, evidenziando in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi a fondamento delle censure.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico. A fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, il ricorrente non si confronta. Nessun vizio logico-argomentativo è del resto ravvisabile nella motivazione, né in relazione ai reati esaminati né alla dosimetria della pena.
La Corte di appello aveva, inoltre, esplicitato con motivazione puntuale e adeguata le ragioni della ritenuta congruità della pena base per il reato di porto illegale di arma, considerata la modalità esecutiva della condotta, caratterizzata dall’aver esploso molteplici colpi in un luogo pubblico. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, equamente determinata in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. e dei principi espressi dalla Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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