Motivo non dedotto in appello e censure generiche rendono inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 6016 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga un motivo non previamente dedotto come motivo di appello, non essendo consentita la trasformazione del giudizio di legittimità in un giudizio di fatto che sottragga la censura al filtro dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o l’illogicità non manifesta della motivazione, o che sollecitano una diversa comparazione degli elementi probatori, sono inammissibili in sede di legittimità. Parimenti inammissibili sono i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2 e 482 cod. pen. (capo A) e di tentata truffa di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. (capo B).
Il ricorso articola sette motivi, con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato e alla data di consumazione, all’omessa configurabilità del falso innocuo, alla sussistenza della tentata truffa e ai relativi elementi oggettivo e soggettivo, al difetto di motivazione, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, nonché un errore nel calcolo della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La censura sulla data di consumazione è smentita dagli atti: dal capo A dell’imputazione emerge che la data del 20/12/2016 individua soltanto l’inoltro dei mandati di patrocinio alla sede Inail, mentre il fatto è contestato come commesso “in data antecedente e prossima al 20/12/2016”.
Il secondo motivo è giudicato inedito. La censura sulla mancata configurabilità del falso innocuo non risulta previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. La Corte esclude che si tratti di riqualificazione del fatto: la prospettazione integra una vera e propria ipotesi di esclusione del reato.
Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Non sono consentite in cassazione le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o l’illogicità non manifesta della motivazione, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi denunciati, applicando corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Il quinto e il sesto motivo sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e rivolti a rivalutare gli elementi probatori. Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito, omettendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.
Il settimo motivo è manifestamente infondato. Anche retrodatando il capo A al 10/10/2016, il reato risulta comunque prescritto dopo la sentenza di secondo grado: calcolando il termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo, lo stesso cade il 10/05/2024, a cui vanno aggiunti centodue giorni di sospensione, con scadenza al 20/08/2024. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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