Censure di merito inammissibili in Cassazione per recidiva e bilanciamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 4982 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione che censuri la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen. in presenza di merce priva di sistemi antitaccheggio, non essendo la sola videosorveglianza idonea a garantire un controllo continuativo. È altresì inammissibile, perché tendente a una non consentita rilettura degli elementi fattuali, la censura che miri a una diversa ricostruzione dei fatti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. In tema di recidiva, il giudice deve valutare la perdurante inclinazione al delitto secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se non arbitraria, così come il mancato bilanciamento delle circostanze.
Il Fatto
Con sentenza dell’11/04/2025 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna nei confronti di due imputate per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7), cod. pen., con la recidiva rispettivamente ai sensi dell’art. 99, terzo e quarto comma, cod. pen. Avverso tale decisione le imputate proponevano ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante, alla penale responsabilità, alla legittimazione del soggetto querelante, al riconoscimento della recidiva e al mancato bilanciamento delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, si è pronunciata sui singoli motivi. In relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7), cod. pen., la Suprema Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, condividendo il ragionamento dei giudici di merito che avevano valorizzato l’assenza di sistemi antitaccheggio e la non idoneità della mera presenza di sistemi di videosorveglianza a configurare una forma di controllo continuativo sulla merce.
Quanto alla declaratoria di penale responsabilità, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti, tramite criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio, di cui alle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, non essendo consentita una “rilettura” delle risultanze istruttorie.
In ordine alla legittimazione del soggetto querelante, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, non emergendo alcun vizio motivazionale nel provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale correttamente identificato nella persona offesa il proprietario dell’esercizio commerciale. In riferimento alla recidiva, la Suprema Corte ha evidenziato come la censura della ricorrente non fosse consentita in sede di legittimità, essendo la valutazione del giudice di merito non fondata esclusivamente sulla gravità del fatto e sull’arco temporale delle precedenti condanne, ma sul rapporto concreto tra il fatto e la pregressa condotta, secondo i canoni dell’art. 133 cod. pen. Tale giudizio è incensurabile in Cassazione.
Infine, la censura relativa al mancato bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta inammissibile, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito. Secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010, tale scelta è sindacabile solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, non ravvisandosi nel caso di specie, essendo la Corte di Appello pervenuta a conclusioni ragionate e adeguatamente motivate. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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