Inammissibili in Cassazione censure su dosimetria pena e qualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 13466 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il mancato inquadramento del fatto nella specie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, allorché la censura si traduca in una rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito o risulti meramente reiterativa di argomentazioni già proposte con l’atto di appello. Parimenti inammissibile è il motivo che investa la concreta dosimetria della pena e la mancata applicazione della diminuzione nella misura massima prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che in sede di legittimità è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della motivazione e della logicità delle valutazioni, non alla loro sostituzione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 25 settembre 2024, per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando censure relative alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato il mancato inquadramento del fatto sotto la specie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo ha censurato la concreta determinazione della pena, in riferimento alla riconosciuta attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata applicazione della diminuzione nella misura massima.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Le censure, osserva il Collegio, tendevano a provocare una non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e risultavano comunque reiterative di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
Nel merito della doglianza, la Corte rileva che il giudice territoriale, con motivazione non illogica, ha escluso la sussistenza delle condizioni per la riqualificazione del fatto. La decisione si fonda sulle circostanze già rappresentate dal giudice di primo grado, con riferimento agli elementi idonei a denotare l’inserimento dell’imputato in una continua e organizzata attività di spaccio.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Ne consegue l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento espresso da Sez. III n. 1182 del 17 ottobre 2007, dep. 2008, Cilia, secondo cui la valutazione sulla dosimetria sfugge al sindacato di legittimità quando sorretta da motivazione logica.
Nel caso concreto la Corte territoriale, con valutazioni non illogiche e non tangibili in sede di legittimità, ha dato atto dei criteri posti alla base del potere discrezionale, riferendosi ai parametri di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen., posti anche a fondamento della quantificazione della pena base.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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