Mancata contestazione della doppia conforme rende inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 940 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di doppia conforme, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi criticamente con entrambe le decisioni di merito, a pena di inammissibilità, soprattutto quando la pronuncia di secondo grado richiami per relationem la prima. Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, potendo il sindacato essere sollecitato soltanto sul prodotto dell’ingegno del giudice di merito e non sul materiale probatorio grezzo. In materia di reati tributari, la responsabilità penale per la presentazione della dichiarazione fraudolenta ricade sul legale rappresentante della società, quale soggetto competente alla compilazione dell’atto, e la mancata esibizione della documentazione contabile a supporto della veridicità delle operazioni può essere logicamente valorizzata quale indice della loro inesistenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato l’imputato, nella qualità di legale rappresentante di due società, per il delitto continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, alla pena di anni tre di reclusione. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza concernenti l’elemento soggettivo del reato, la valutazione delle prove testimoniali, l’asserita falsità delle operazioni, il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione Penale ha preliminarmente rilevato che la fattispecie si inseriva in un contesto di doppia conforme di merito, con la conseguenza che il ricorrente era onerato di confrontarsi con entrambe le sentenze, pena l’inammissibilità delle censure. Tale onere non era stato assolto: le prime e terze doglianze risultavano generiche, non confrontandosi criticamente con le motivazioni dei giudici di merito che, con argomentazioni logiche, avevano evidenziato come la circostanza che le fatture non fossero mai state rinvenute materialmente inducesse a ritenere inesistente la prestazione sottostante, anche in considerazione dell’oggetto sociale della società emittente, incompatibile con la vendita di attrezzature e ponteggi.

Quanto alla doglianza relativa alla deposizione testimoniale, la Corte ha ribadito che il giudice di legittimità non può rivalutare le prove, essendo il sindacato limitato alla verifica della congruità e logicità del percorso motivazionale, che nel caso di specie era stato correttamente espletato. In relazione al dolo, la sentenza ha precisato che la responsabilità dell’imputato discendeva dalla sua qualità di rappresentante legale delle società beneficiarie dell’evasione, unico soggetto con interesse concreto alla realizzazione della condotta, senza che sussistesse alcuna violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., non essendo stato modificato il “fatto” naturalistico contestato.

In ordine all’attenuante di cui all’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000, la Corte ha osservato che la stessa era stata implicitamente applicata dal Tribunale mediante una ridotta diminuzione per il reato di cui al capo A), con motivazione non adeguatamente contestata. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato sulla base della gravità del danno all’Erario, in conformità ai principi secondo cui il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento preponderante ex art. 133 cod. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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