Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 9597 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale in cui furono proposte. Il vizio non è rilevabile d’ufficio: la Corte, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ha ottemperato all’onere di autosufficienza, non essendo legittimata ad autonoma ricerca. Analogo onere di specificità grava sulle censure relative alla regolarità della notifica e alla natura della ripresa fiscale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando l’annullamento della cartella.
La CTR riteneva necessaria la preventiva notifica dell’avviso bonario, poiché la pretesa fiscale dipendeva dall’ammissibilità di un calcolo di credito e non da un mero errore in dichiarazione; la sua omissione rendeva irregolare la procedura di riscossione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’intervento volontario e sull’efficacia probatoria della documentazione depositata. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso il motivo di appello di cui lamentava l’omessa pronuncia, con l’indicazione dell’atto difensivo dal quale risultasse la sua proposizione. Nel caso concreto tale onere non è stato assolto, così impedendo alla Corte ogni verifica sulla ritualità, tempestività e decisività della questione.
Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la violazione dell’art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la regolarità della notifica dell’atto di intervento volontario. Anche questa doglianza è inammissibile: la ricorrente si è limitata a riportare lo stralcio di una ricevuta di posta elettronica certificata, dalla quale non è possibile evincere la regolarità della notifica.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, contestando la necessità dell’avviso bonario. Il motivo è parimenti inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dell’atto impugnato, necessario a comprendere le modalità della ripresa fiscale e l’ampiezza del controllo effettuato.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi e accessori di legge.
Nota della Redazione
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