Operazioni soggettivamente inesistenti: necessaria la valutazione degli indizi relativi all’anno di emissione delle fatture (Cass. civ. Sez. 5 n. 20475 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione emesso ex art. 408 cod. proc. pen. non spiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., sicché il giudice tributario è tenuto a valutare autonomamente gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio. In tema di prova presuntiva, l’accertamento dell’inesistenza soggettiva dell’operazione richiede che il giudice di merito valuti complessivamente gli indizi, attribuendo rilievo dirimente alla loro collocazione temporale: elementi relativi ad annualità diverse da quelle di emissione delle fatture sono privi di valenza probatoria e la loro utilizzazione integra il vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della Guardia di finanza, recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, contestando la natura soggettivamente inesistente di numerose operazioni fatturate dalla società fornitrice e la deducibilità di costi privi di inerenza.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando la sentenza penale assolutoria e gli elementi documentali prodotti dalla società. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per omessa autonoma valutazione degli elementi indiziari rispetto alla pronuncia penale. I giudici di legittimità chiariscono che il provvedimento richiamato dalla sentenza impugnata è un’archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., provvedimento che, a differenza della sentenza dibattimentale, non dà luogo ad alcuna preclusione nel giudizio tributario. La Corte rileva che il giudice d’appello ha comunque svolto una valutazione autonoma, richiamando il contratto di appalto, la relazione bancaria e il processo verbale di constatazione, senza appiattirsi sull’esito penale.

È invece fondato il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e delle disposizioni in materia di IVA. La Corte ricorda che la valutazione degli indizi è attività riservata al giudice di merito, ma che il sindacato di legittimità può investire il cosiddetto vizio di sussunzione, allorché il giudice, qualificati come gravi, precisi e concordanti gli indizi, li ritenga comunque inidonei o viceversa, e può vertere sul rispetto dei criteri di valutazione della prova critica.

Nella specie, la sentenza impugnata ha attribuito valore assorbente al contratto di appalto del 2008, alla relazione bancaria del 2009 e al PVC del 2008, elementi tutti temporalmente irrelati rispetto al 2012, anno di emissione delle fatture contestate. La Corte censura questo approccio, affermando che la collocazione temporale degli indizi appartiene alla valutazione complessiva e la precede logicamente e giuridicamente: l’operatività della società emittente va accertata con riguardo all’anno in cui le fatture furono emesse, essendo irrilevante l’attività o l’inattività in anni precedenti o successivi.

La Corte sottolinea inoltre che l’informativa della Guardia di finanza non recava traccia in atti delle risultanze degli accertamenti compiuti presso la società fornitrice nel periodo rilevante. Accolto il secondo motivo, il terzo, concernente l’omesso esame dell’informativa di reato, è dichiarato assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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