Sanzioni e interessi tributari non accertati prescritti in cinque anni (Cass. civ. Sez. V n. 9599 del 12.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento abbia ad oggetto sanzioni e interessi e non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, l’obbligazione tributaria deve essere fatta valere nel termine di prescrizione quinquennale. Per le sanzioni il termine discende dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e decorre dall’iscrizione a ruolo del credito; per gli interessi trova applicazione l’art. 2948, n. 4, cod. civ., che riconosce all’obbligazione accessoria natura autonoma rispetto al debito principale. La definitività della cartella, per mancata impugnazione, non muta il regime prescrizionale, né la sospensione dei termini opera oltre l’arco temporale fissato dalla legge.

Il Fatto

Il contribuente, dichiarato fallito, impugnava due intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali ad esse sottese, relative a tributi e altro per gli anni dal 1998 al 2006, emesse dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.

Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi, limitando la domanda all’intimazione notificata nel 2018 e a tre cartelle, e individuando nell’ultima interruzione della prescrizione la data di chiusura del fallimento. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono il regime prescrizionale dei crediti portati dalle cartelle. Il contribuente contesta che la Commissione regionale abbia applicato il termine decennale anziché quello quinquennale, non essendo il diritto alla riscossione accertato da sentenza irrevocabile.

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante: quando la cartella ha ad oggetto sanzioni e non si fonda su un giudicato, il termine è quinquennale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Vengono citate, tra le altre, Cass. S. Un. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 7486 dell’8/03/2022 e Cass. n. 2095 del 24/01/2023. La prescrizione decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della soprattassa.

Analogo ragionamento vale per gli interessi. Essi soggiacciono alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., norma di diritto comune, perché l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale. La Corte richiama sul punto Cass. n. 27055 del 14/09/2022, Cass. n. 13258 del 28/04/2022 e Cass. n. 2095 del 24/01/2023.

La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi, affermando in modo generico che i crediti erano soggetti al termine decennale perché le cartelle, non impugnate, erano divenute definitive. Parimenti generica è la richiamata sospensione dei termini: l’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 la prevedeva solo dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014.

Dalla chiusura del fallimento alla notificazione dell’intimazione impugnata, anche tenuto conto di tale periodo di sospensione, erano decorsi più di cinque anni. In assenza di altri atti interruttivi, il credito relativo a sanzioni e interessi era prescritto. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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